Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento del permesso di costruire n. 30 del 12.05.2025 rilasciato dal Comune di Chioggia alla società International Dredging D.D. S.r.l. avente ad oggetto “demolizione e ricostruzione e ampliamento ai sensi della L.R. 14/2009 e ai sensi dell'art. 62 del P.R.G.”; degli atti dell'istruttoria comunale del 18.1.2019; della comunicazione prot. 40438 del 29.7.2019; dei supplementi di istruttoria del 16.7.2019, dei supplementi di istruttoria del 24.12.2019, 17.11.2020, 29.3.2021, 13.8.2021, 26.5.2022, 3.8.2024, 12.3.2025; del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica in data 12.3.2025; di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 30 del 12 maggio 2025, relativo alla demolizione, ricostruzione e ampliamento di un edificio mediante utilizzo delle volumetrie premiali previste dalla normativa regionale sul Piano casa, nonché gli atti istruttori presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (controinteressata edilizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proponendo un ricorso collettivo, hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Chioggia alla società controinteressata. Hanno dedotto, anzitutto, la violazione della disciplina transitoria della l.r. Veneto n. 14/2019, sostenendo che la domanda presentata nel 2021 costituisse una nuova domanda di permesso di costruire e non potesse beneficiare della disciplina previgente della l.r. Veneto n. 14/2009. Hanno inoltre contestato l'assenza di un edificio esistente cui rapportare la volumetria premiale, la violazione della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e dal regolamento edilizio comunale, nonché la violazione della distanza dai confini prevista dall'art. 62 delle NTA del PRG. Hanno allegato, come pregiudizi personali, la violazione delle distanze, la chiusura o lo spostamento delle bocche di lupo a servizio di autorimesse interrate e, per alcuni proprietari, la necessità di arretrare future costruzioni sui rispettivi fondi. La società controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse ad agire di alcuni ricorrenti e l'inammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità delle posizioni. Il TAR ha esaminato preliminarmente tali condizioni dell'azione. Dalla documentazione è emerso che alcuni fondi non confinavano con l'area d'intervento o distavano più di dieci metri; che soltanto uno dei mappali indicati come confinanti apparteneva effettivamente, tra i ricorrenti, a una sola ricorrente; che le bocche di lupo non sarebbero state eliminate ma ricollocate; che uno dei proprietari aveva acconsentito allo spostamento; e che non era stata dedotta una specifica illegittimità riferibile alla chiusura delle bocche di lupo. Le ulteriori allegazioni relative a visuale, luminosità e deprezzamento immobiliare sono state ritenute generiche, prive di prova e non coerenti con la situazione dei luoghi, caratterizzata dalla presenza di un manufatto al grezzo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire della maggior parte dei ricorrenti e, conseguentemente, per insussistenza dei requisiti necessari alla proposizione di un ricorso collettivo. Ha richiamato il carattere eccezionale del ricorso collettivo, ammissibile soltanto in presenza di identità delle posizioni sostanziali e processuali, identità dell'oggetto e dei motivi, nonché assenza di conflitti di interesse anche potenziali. Ha distinto la legittimazione, collegata alla vicinitas, dall'interesse ad agire, che richiede la prospettazione e la prova di una lesione concreta e attuale, anche eventualmente potenziale, e dell'utilità ricavabile dall'annullamento. Nel caso concreto, la vicinitas non risultava sussistente per numerosi ricorrenti e, comunque, non dimostrava uno specifico pregiudizio personale. Le dedotte violazioni delle distanze non incidevano sulle proprietà della maggior parte degli esponenti; le bocche di lupo non sarebbero state soppresse e, per uno dei proprietari interessati, vi era stato consenso allo spostamento; le allegazioni concernenti visuale, luminosità e diminuzione del valore degli immobili erano generiche e non provate. La sentenza non ha esaminato nel merito i quattro motivi di illegittimità relativi alla disciplina transitoria, alla volumetria premiale e alle distanze. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, l.r. Veneto n. 14/2019
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina transitoria applicabile agli interventi edilizi già avviati sotto la precedente l.r. Veneto n. 14/2009; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 17, comma 1, l.r. Veneto n. 14/2019
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la domanda del 2021 fosse nuova e non rientrasse nella disciplina transitoria; la censura non è stata decisa nel merito.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
Invocato dai ricorrenti quale fonte della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate; il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 27, comma 1, lett. a, regolamento edilizio di Chioggia
Richiamato per la disciplina delle distanze tra pareti finestrate; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 62 NTA del PRG
Invocato per la distanza dai confini; la questione sostanziale non è stata esaminata, essendo stata rilevata l'assenza di interesse ad agire della maggior parte dei ricorrenti.
art. 40 c.p.a.
Richiamato per il paradigma del processo impugnatorio e per la regola secondo cui il ricorso collettivo costituisce un'eccezione da interpretare restrittivamente.
art. 39 c.p.a.
Richiamato quale norma di rinvio esterno all'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
art. 100 c.p.c.
Fondamento dell'interesse ad agire, inteso come prospettazione di una lesione concreta e attuale e come utilità effettiva derivante dall'eventuale accoglimento della domanda.
art. 1 c.p.a.
Richiamato per sottolineare la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa: il controllo di legittimità è strumentale alla tutela della situazione soggettiva lesa e non costituisce un controllo oggettivo sull'azione amministrativa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione alla rilevabilità d'ufficio delle condizioni dell'azione e alla necessità di rispettare il contraddittorio sulle questioni rilevate dal giudice.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La precedente ordinanza cautelare aveva accolto l'istanza ai soli fini della celere fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo nel processo amministrativo costituisce un'eccezione alla regola della proposizione individuale della domanda e può essere ammesso soltanto quando ricorrano, ex ante, l'identità delle posizioni sostanziali e processuali, l'identità dell'oggetto e dei motivi dell'impugnazione e l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, tra i ricorrenti.
- La vicinitas rispetto a un intervento edilizio costituisce elemento di legittimazione, ma non dimostra automaticamente l'interesse ad agire: il ricorrente deve allegare e, ove contestato, comprovare uno specifico pregiudizio personale, concreto e attuale, anche solo potenziale, nonché l'utilità ricavabile dall'annullamento del titolo edilizio.
- In un ricorso collettivo ciascun ricorrente deve indicare gli elementi fattuali e documentali idonei a dimostrare la propria legittimazione, il proprio interesse concreto e personale e l'omogeneità della propria posizione rispetto a quella degli altri ricorrenti; l'omessa o generica allegazione di tali elementi determina l'inammissibilità del ricorso collettivo.
- La natura soggettiva della giurisdizione amministrativa impedisce di utilizzare l'azione di annullamento per ottenere un controllo astratto e oggettivo sulla legittimità dell'azione amministrativa, indipendente dalla lesione di una specifica situazione giuridica soggettiva.
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