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Sentenza

Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento - della delibera di giunta comunale del Comune di Bardolino n. 270 del 25 settembre 2025 avente ad oggetto “Atto di indirizzo riguardante la progettazione e la realizzazione di un intervento di riqualificazione e acquisizione del parcheggio pubblico ubicato in piazzale Aldo Moro”, pubblicata dal 28 ottobre 2025 al 12 novembre 2025; nonché, per quanto occorrer possa - della nota del Comune di Bardolino, prot. n. 25121 del 22 ottobre 2025, notificata ai ricorrenti in data 4 novembre 2025; - di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso;

Giustizia amministrativa202600007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di giunta comunale recante atto di indirizzo per la progettazione, realizzazione e acquisizione mediante esproprio di un parcheggio pubblico, nonché comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera comunale e la successiva comunicazione relativa all’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, deducendo violazione dell’art. 834 c.c., dell’art. 42 Cost. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per sviamento, erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che il Comune avesse fondato l’iniziativa sull’erroneo presupposto dell’abbandono o del degrado dell’area, sull’indimostrata necessità dell’intervento e sulla pretesa esigenza di definire un precedente contenzioso. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’interesse pubblico alla disponibilità di nuovi parcheggi avrebbe potuto essere perseguito favorendo un loro progetto privato, sicché l’esproprio sarebbe stato utilizzato non per realizzare effettivamente l’opera pubblica, ma per acquisire un’area già da tempo perseguita dal Comune dopo il fallimento delle iniziative di compravendita e usucapione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall’esame dell’eccezione comunale di carenza di interesse per l’infondatezza nel merito. Ha ritenuto che la delibera individuasse chiaramente il fine pubblico del miglioramento e della valorizzazione delle aree urbane del centro abitato, mediante anche l’incremento delle aree pubbliche destinate a parcheggio, esigenza confermata dagli stessi ricorrenti attraverso il riferimento al loro progetto di realizzazione di un parcheggio. Le indicazioni relative al degrado dell’area e alla possibile definizione del precedente contenzioso sono state considerate elementi secondari, non idonei a compromettere la motivazione o a dimostrare uno sviamento. Il Comune non era tenuto a privilegiare l’iniziativa privata, potendo legittimamente scegliere di realizzare direttamente un parcheggio pubblico. La scelta è stata ritenuta logica anche perché una parte dell’area era già destinata da oltre quarant’anni a uso pubblico e l’acquisizione della porzione residua avrebbe comportato un ampliamento del parcheggio esistente. L’interesse pubblico è stato ritenuto attuale, concreto e prevalente rispetto all’interesse privato, identificabile al più nella futura realizzazione di un’attività d’impresa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 834 c.c.

    La norma è stata invocata dai ricorrenti a tutela della proprietà privata, ma il giudice ha ritenuto legittimo il perseguimento dell’interesse pubblico mediante l’acquisizione espropriativa dell’area, nei limiti risultanti dagli atti impugnati.

  • art. 42 Cost.

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla garanzia della proprietà privata; la censura è stata respinta in ragione della sussistenza di un interesse pubblico attuale e prevalente alla realizzazione del parcheggio pubblico.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione della delibera, desumibile dal riferimento al miglioramento e alla valorizzazione delle aree urbane e all’incremento dei parcheggi pubblici.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    La disposizione è stata richiamata nella comunicazione comunale con riferimento alla parte dell’area sulla quale era stato realizzato in passato un parcheggio di uso pubblico; la sentenza non ha esaminato nel merito la concreta applicazione della norma.

Massime di principio

  • La scelta dell’amministrazione di realizzare direttamente un’opera pubblica, anziché favorire o attendere un’iniziativa privata astrattamente idonea a soddisfare il medesimo bisogno collettivo, rientra nella discrezionalità amministrativa, salvo che emergano specifici profili di arbitrarietà, illogicità o sviamento.
  • La sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione o all’ampliamento di un parcheggio pubblico può essere desunta dalla concreta esigenza collettiva di posti auto e può risultare confermata anche dalla stessa prospettazione del proprietario, quando questi deduca di avere progettato un parcheggio privato sulla medesima area.
  • La motivazione di un atto di indirizzo può ritenersi sufficiente quando individui chiaramente il fine pubblico perseguito; indicazioni ulteriori relative allo stato dell’area o alla possibile definizione di precedenti controversie, se meramente accessorie, non invalidano l’atto ove non alterino la finalità principale.
  • La preesistente destinazione di una parte dell’area a uso pubblico e l’esigenza di ampliare un parcheggio già fruito dalla collettività costituiscono elementi idonei a supportare la logicità e l’attualità della scelta amministrativa di acquisire la porzione residua.
  • L’interesse privato alla possibile futura realizzazione di un’attività economica su un’area di limitata estensione non prevale, di per sé, sull’interesse pubblico attuale alla realizzazione di un servizio destinato alla collettività.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàDecreto di esproprio e procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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