Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, adottato dopo il ferimento colposo di un minore durante una battuta di caccia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., deducendo, in primo luogo, violazione e falsa applicazione della norma, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, irragionevolezza e natura cautelare della misura. Ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse adeguatamente approfondito le caratteristiche psicologiche e comportamentali dell'interessato, le circostanze dell'episodio, la sua legittima attività venatoria, l'assenza di precedenti in materia di armi o caccia, la lieve entità delle lesioni, l'assenza di rapporti personali con la persona offesa, la corretta custodia delle armi e l'idoneità al loro maneggio. Ha inoltre lamentato che il provvedimento fosse stato adottato oltre due anni dopo il fatto, quando l'esigenza cautelare sarebbe cessata. In secondo luogo, ha dedotto violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, carenza di istruttoria e violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, assumendo di non aver potuto esercitare pienamente le proprie facoltà difensive. In terzo luogo, ha denunciato violazione di legge, difetto di motivazione, esercizio arbitrario della discrezionalità e ingiustizia manifesta, per non avere il Prefetto considerato l'archiviazione del procedimento penale conseguente alla remissione della querela, il risarcimento del danno e il percorso terapeutico intrapreso. Il divieto era stato preceduto dal ritiro cautelare delle armi, eseguito dopo che il ricorrente era stato deferito per lesioni colpose, avendo colpito un minore al volto con un pallino durante una battuta di caccia; il Prefetto aveva altresì valorizzato una precedente condanna per omicidio colposo stradale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza adottata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al contraddittorio procedimentale, rilevando che i provvedimenti in materia di armi hanno natura precauzionale e preventiva e rispondono a esigenze di celerità tali da consentire, ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990, l'omissione della comunicazione di avvio. In ogni caso, il ricorrente era consapevole della pendenza del procedimento, tanto da chiedere al Prefetto l'archiviazione e da depositare documentazione difensiva, comprendente referti, atti relativi al procedimento penale, prova del risarcimento, certificato del casellario, certificato di idoneità al maneggio e relazione psicologica. L'Amministrazione aveva esaminato tali elementi, ritenendoli non idonei a superare gli indici di inaffidabilità. Sono stati respinti anche il primo e il terzo motivo. Il potere prefettizio in materia di affidabilità nella detenzione delle armi è ampiamente discrezionale e non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, ma una valutazione prognostica sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischi di abuso. Il ferimento colposo di un minore durante una battuta di caccia, unitamente al precedente episodio di omicidio colposo stradale, è stato ritenuto sufficiente a dimostrare l'inaffidabilità nell'uso delle armi. Non è necessario che si sia verificato un abuso doloso o un evento più grave: è sufficiente un fatto colposo circostanziato idoneo a evidenziare il mancato approntamento delle cautele necessarie. L'archiviazione penale per remissione della querela, il risarcimento del danno e gli ulteriori elementi favorevoli non eliminano la rilevanza prognostica della condotta. Neppure il decorso di oltre due anni dal fatto rende illegittimo il divieto, poiché non attenua la gravità dell'episodio quale indice di affidabilità futura. Il bilanciamento tra sicurezza pubblica e interesse privato alla detenzione delle armi è stato ritenuto logico e proporzionato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
la misura del divieto ex art. 39 del T.U.L.P.S. non implica “un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi”
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti può fondarsi su una valutazione prognostica dell'affidabilità del soggetto e del rischio di abuso, anche in presenza di condotte colpose e di elementi non direttamente riguardanti la disciplina delle armi.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
i provvedimenti in materia di armi, per la loro natura precauzionale e preventiva, “sono portatori, ex se, di una esigenza di celerità del provvedere che consente [...] di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento”
La natura preventiva e l'esigenza di celerità dei provvedimenti in materia di armi giustificano, in via generale, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis è infondata quando l'interessato abbia comunque conosciuto la pendenza del procedimento e abbia potuto presentare osservazioni e documenti, poi valutati dall'Amministrazione.
art. 60 c.p.a.
Il ricorso è stato definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti.
art. 590 c.p.
L'episodio di lesioni colpose cagionato durante l'attività venatoria costituisce elemento di fatto rilevante per la valutazione prefettizia dell'affidabilità nell'uso delle armi, indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
art. 589 c.p.
Una precedente condanna per omicidio colposo può essere valorizzata, anche se estranea alla materia delle armi, quale indice di negligenza o imprudenza rilevante nella prognosi di affidabilità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti si fonda su una valutazione prognostica dell'affidabilità del soggetto e del rischio di abuso, non sulla necessaria dimostrazione di una pericolosità sociale attuale o di un abuso doloso delle armi.
- Nella valutazione ex art. 39 T.U.L.P.S. possono rilevare anche precedenti penali o fatti colposi non direttamente attinenti alla materia delle armi, purché circostanziati e idonei a evidenziare imprudenza, negligenza o insufficiente osservanza delle cautele necessarie.
- Il ferimento colposo di una persona durante una battuta di caccia può giustificare il divieto di detenzione delle armi anche se l'evento è di lieve entità e il procedimento penale si è concluso con archiviazione per remissione della querela, poiché la valutazione prefettizia ha finalità preventiva e prognostica autonoma rispetto a quella penale.
- La natura precauzionale e preventiva dei provvedimenti in materia di armi integra un'esigenza di celerità che consente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990; in ogni caso, l'omissione non determina illegittimità quando l'interessato abbia comunque conosciuto il procedimento e abbia esercitato un effettivo contraddittorio.
- Il decorso del tempo dall'episodio colposo non rende di per sé illegittimo il divieto di detenzione di armi, se il fatto conserva valore prognostico quale indice di inaffidabilità e l'Amministrazione ha operato un bilanciamento proporzionato tra sicurezza pubblica e interesse privato al possesso delle armi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 617/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →