Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2165/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del trasferimento d'ufficio per "incompatibilità ambientale" disposto con lettera del 17/9/2012; richiesta di accertamento del mobbing subito e risarcimento danni; plurime censure processuali: nullità per mancata lettura del dispositivo e per violazione del principio di imparzialità del giudice di primo grado; contestazione della legittimità della nomina del Provveditore agli Studi (capo gruppo politico) che adottò il trasferimento; doglianze sulla carenza istruttoria e rifiuto di ammissione di prove e testi; richiesta di riconsiderazione di molti punti di fatto e di diritto a favore del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accolto la valutazione del giudice di primo grado: sussisteva una situazione di incompatibilità ambientale dovuta a ripetuti e gravi contrasti tra il docente e i colleghi e con genitori, tale da pregiudicare l'attività scolastica, giustificando il trasferimento; le allegazioni sul mobbing erano generiche e prive delle specifiche indicazioni fattuali richieste; le censure procedurali sono state ritenute infondate o inammissibili (la mancata lettura del dispositivo risultava dal verbale; la presunta mancanza di imparzialità del giudice non integrava nullità rilevante ai fini della decisione; la contestazione dell'illegittima nomina del Provveditore non comporta automaticamente nullità dell'atto da lui emanato). Sono state richiamate limitazioni del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto (preclusione della "doppia conforme" ex art. 348-ter). Non luogo a pronuncia sulle spese (le controparti sono rimaste intimate). Dovrà essere corrisposto dal ricorrente il doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 429 cod. proc. civ.

    Richiesta di nullità per mancata lettura del dispositivo: la Corte ha rilevato che la lettura del dispositivo risultava dal verbale e quindi la censura era infondata.

  • art. 420 cod. proc. civ.

    Norma riferita alla mancata comparizione "personale" delle parti; la Corte ha osservato che la condotta del giudice nel sollecitare l'Avvocatura dello Stato non integra automaticamente la fattispecie di cui all'art. 420.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella prospettazione di violazione del giusto processo; la Corte ha ritenuto che le presunte irregolarità non abbiano inciso sulla correttezza della decisione tale da determinare nullità rilevante.

  • art. 53 d.lgs. n.165/2001

    Riferito alla incompatibilità del dirigente con incarichi politici: la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del trasferimento, una presunta illegittimità della nomina del Provveditore.

  • T.U. n. 297/1994

    art. 468 T.U. n. 297/1994

    Normativa scolastica richiamata nella contestazione della posizione del Provveditore; la Corte ha valutato la questione priva di incidenza sull'atto amministrativo impugnato.

  • art. 2103 cod. civ.

    Richiesto per inquadrare il trasferimento per incompatibilità ambientale come atto non disciplinare ma collegato a esigenze organizzative e discrezionali dell'amministrazione.

  • art. 348-ter cod. proc. civ.

    art. 348-ter, ultimo comma

    Principio della "doppia conforme": quando giudici di merito hanno dato due decisioni conformi sulla stessa valutazione di fatto, la Cassazione ha limiti al riesame motivazionale e non sindaca ulteriormente i fatti.

  • art. 115 e art. 116 cod. proc. civ.

    Regole sulla formazione e valutazione della prova: la Corte ricorda che la censura in Cassazione deve dimostrare violazioni specifiche (p.es. uso di prove fuori dall'istruttoria o valutazione non prudente), mentre il normale apprezzamento delle prove resta nelle valutazioni del giudice di merito.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato: la mancata ammissione di una prova non configura di per sé omessa pronuncia salvo che l'istruttoria avrebbe portato ad esito diverso.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, n. 5

    Limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni dei fatti: l'impugnazione fondata su mero vizio motivazionale è soggetta a rigide condizioni per essere accolta.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamato nella doglianza sulle spese e sul contributo unificato: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di soccombenza e l'ulteriore obbligo di contributo unificato cumulativo.

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13 D.P.R. n.115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dichiarato l'obbligo per il ricorrente di corrispondere il doppio del contributo unificato, ai sensi del citato DPR.

Massime di principio

  • Il trasferimento per "incompatibilità ambientale" non ha natura disciplinare ma risponde a esigenze organizzative e discrezionali: per impugnarlo con successo occorre dimostrare che non sussistono i fatti oggettivi che giustificano il pregiudizio all'attività dell'ufficio/sede.
  • Le doglianze di mobbing devono essere corredate, nell'atto introduttivo, di allegazioni pecise e circostanziate (fatti, date, autori, modalità e conseguenze); generiche rimandi a querele o ad iniziative extraprocessuali non sono sufficienti.
  • Le censure sulla imparzialità o sulla condotta del giudice richiedono prova che tali comportamenti abbiano effettivamente inciso sulla correttezza della decisione; altrimenti rilevano come profili disciplinari o deontologici ma non determinano automaticamente la nullità del provvedimento.
  • In cassazione il sindacato sulle risultanze di fatto e sulla valutazione delle prove opera in maniera molto limitata, soprattutto quando il giudizio di merito risulta "doppia conforme"; pertanto le contestazioni motivate vanno mirate a violazioni di diritto o a gravi vizi logico-giuridici.
  • La contestazione della legittimità della nomina dell'amministratore che ha adottato un provvedimento non annulla automaticamente il provvedimento stesso: occorre dimostrare un vizio specifico che incida sulla natura e legittimità dell'atto adottato.
  • La mancata ammissione di prove o di testi va censurata dimostrando che l'assenza di quelle prove avrebbe potuto indurre il giudice a decidere diversamente; altrimenti la censura è inammissibile in sede di legittimità.
  • Le nullità procedurali sono interpretate restrittivamente (principio di tassatività): non tutto cioè causa di nullità formale, ma solo quanto espressamente previsto dalla legge o idoneo a pregiudicare lo scopo dell'atto processuale.
  • Attenzione al rischio sanzionatorio processuale: ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'obbligo di maggior contributo unificato e altre conseguenze economiche per il ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.