Cassazione Civile, Sentenza n. 2001/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sull'applicabilità dell'art. 67, primo comma, lett. m) del d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) alla posizione previdenziale di istruttori/assistenti sportivi e di una collaboratrice amministrativo-gestionale: l'INPS contestava che i rimborsi spese/compensi corrisposti dalla società sportiva fossero soggetti a contribuzione ENPALS/INPS, mentre la società sosteneva che si trattasse di "redditi diversi" esenti (entro la soglia prevista) come erogazioni per attività sportive dilettantistiche e pertanto non imponibili né contributive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS confermando la sentenza della Corte d'Appello di Perugia. I giudici hanno ritenuto che, nella fattispecie, i compensi/rimborsi corrisposti rientrassero nell'ambito dell'art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R. (redditi diversi) e, se nei limiti della soglia prevista dall'art. 69 T.U.I.R., siano fiscalmente neutri e non assoggettabili a contribuzione previdenziale, a condizione che siano soddisfatti i presupposti: a) le prestazioni siano rese in esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (comprendendo formazione, didattica, preparazione e assistenza); b) il percettore non svolga l'attività con carattere professionale/abituale; c) l'associazione/società erogante sia effettivamente dilettantistica nella sostanza (assenza di fine di lucro), onere della prova ricadente su chi invoca l'esenzione. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese del presente giudizio e ha rilevato che, per l'INPS, sussistono gli estremi per il pagamento del doppio contributo, se dovuto.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) - art. 67, primo comma, lett. m)
"le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ..."
La disposizione individua alcune erogazioni come "redditi diversi" esenti da imposizione entro la soglia di legge; la Corte la considera applicabile anche a effetti previdenziali, sicché tali somme, se ricadono nei presupposti (non professionalità del percettore, erogazioni nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ente effettivamente dilettantistico), non concorrono a formare la base imponibile contributiva ENPALS/INPS.
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.) - art. 69, comma 2
importo massimo (nell'epoca di causa indicato in euro 7.500 per anno d'imposta)
Fissa la soglia entro la quale le erogazioni qualificate come redditi diversi sono fiscalmente neutre; la Corte applica tale parametro anche per valutare la rilevanza contributiva.
Decreto Legislativo Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708 (C.p.S.) - art. 3
riferimento agli "addetti agli impianti sportivi" tra le categorie soggette a iscrizione ENPALS
Stabilisce la base normativa dell'obbligo assicurativo/di contribuzione per gli addetti agli impianti sportivi; la Corte riconosce che tale obbligo esiste in via generale, ma può essere attenuato dall'effetto eccettuativo dell'art. 67 TUIR quando ricorrono i relativi presupposti.
Decreto Ministeriale 15 marzo 2005 n. 17445
"impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi"
Ha esplicitato e ricompreso tra le categorie soggette alla tutela ENPALS gli istruttori e gli addetti agli impianti sportivi; la Corte ricorda che tale norma conferma l'ordinaria soggezione contributiva di tali figure salvo l'eccezione tributaria prevista dall'art. 67 TUIR.
Decreto Ministeriale 15 marzo 2005 n. 17454
ridefinizione dei gruppi dei lavoratori dello spettacolo obbligatoriamente soggetti all'iscrizione ENPALS
Ha contribuito alla classificazione dei lavoratori del settore spettacolo/sport nell'ambito delle gestioni ENPALS; utile per individuare l'area generale di obbligo contributivo rispetto alla quale opera l'eccezione fiscale.
D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5
"Nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche' ... sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"
Chiarisce in senso interpretativo che rientrano nell'ambito dell'art. 67 TUIR anche attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza; la Corte utilizza questo chiarimento per estendere l'ambito di applicazione dell'eccezione fiscale (e quindi contributiva) a tali prestazioni.
Legge 23 marzo 1981 n. 91 - art. 2
"definizione di professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici)"
Definisce la nozione di sportivo professionista, utile a delimitare il confine con l'attività dilettantistica: se l'attività è professionale/abituale, l'art. 67 TUIR non trova applicazione e sussiste l'obbligo contributivo.
Massime di principio
- L'art. 67 T.U.I.R., qualora ricorrano i presupposti, determina un'esenzione fiscale che può incidere anche sulla non assoggettabilità a contribuzione ENPALS/INPS: ma l'esenzione non è automatica, va verificata caso per caso.
- Perché un compenso sia esente (fiscale e dunque non contributivo) è necessario che: a) sia erogato nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (comprendendo formazione, didattica, preparazione e assistenza); b) il percettore non svolga l'attività con carattere professionale o abituale; c) l'ente erogante sia effettivamente dilettantistico nella sostanza (assenza di fine di lucro).
- L'onere di provare la sussistenza dei requisiti dell'esenzione (natura dilettantistica dell'ente, non professionalità delle prestazioni, collegamento con l'attività dilettantistica) grava sulla parte che invoca l'agevolazione (associazione/società o percettore).
- La qualità formale di "associazione/società dilettantistica" (iscrizione o affiliazione) non è di per sé sufficiente: conta l'accertamento sostanziale dell'assenza di scopo di lucro e dell'operatività conforme allo statuto.
- L'inquadramento normativo generale (d.lgs. 708/1947 e decreti ministeriali) pone gli istruttori e addetti agli impianti nell'area di obbligo assicurativo ENPALS; l'art. 67 TUIR introduce però un'eccezione per certe erogazioni rese nel contesto dilettantistico e nei limiti previsti.
- Occorre sempre valutare il periodo temporale e la normativa applicabile ratione temporis, perché modifiche legislative successive possono alterare la disciplina fiscale e previdenziale delle erogazioni nelle società dilettantistiche.
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