Cassazione Civile, Sentenza n. 2003/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di addebito INPS per contributi dovuti in relazione alla posizione lavorativa di Gebredekus Teweldemedhn. L'Associazione sosteneva che i pagamenti effettuati rientravano nell'esenzione fiscale e previdenziale prevista dall'art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R. (compensi ed indennità corrisposti per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche), non essendo la prestazione di natura professionale né riconducibile a rapporto di lavoro subordinato. INPS (succeduto ad ENPALS) contestava la qualificazione e chiedeva contributi, sostenendo che la prestazione aveva i caratteri della subordinazione e quindi non poteva beneficiare dell'esenzione invocata
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente escluso l'operatività dell'art. 67 lett. m) T.U.I.R. nella fattispecie, avendo ritenuto che la prestazione contestata avesse carattere di lavoro subordinato. La Corte di legittimità ha inoltre ribadito i principi generali applicabili: l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 67 può influire anche sull'obbligo contributivo ma non opera automaticamente; grava sulla parte che invoca l'esenzione (l'ente sportivo) l'onere di provare la natura dilettantistica sostanziale dell'ente e la non professionalità o non subordinazione delle prestazioni; il ricorso è stato giudicato inammissibile anche perché le censure erano, in sostanza, critiche sulla motivazione del giudice di merito senza indicare, come richiesto dall'art. 360 n.5 c.p.c., fatti decisivi non esaminati. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
"le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche ..."
La norma qualifica come "redditi diversi" (con possibile neutralita' fiscale entro la soglia dell'art.69) le somme erogate per attivita' sportive dilettantistiche; tuttavia l'esenzione non si applica se le somme costituiscono redditi da lavoro dipendente o da attivita' professionale abituale
art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008 (conv. con modif. L. n. 14/2009)
"Nelle parole 'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche' sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica"
Chiarisce che nell'ambito dell'art.67 rientrano anche prestazioni di formazione, didattica, preparazione e assistenza; estende il campo delle prestazioni potenzialmente agevolabili ma non elimina i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti
art. 69, comma 2 T.U.I.R.
"soglia di esenzione fino a euro 7.500 per anno d'imposta"
Limite di esenzione fiscale: le erogazioni qualificate come redditi diversi restano fiscalmente neutre entro la soglia prevista; tale neutralita' influenza anche il calcolo della base imponibile contributiva ove ricorrano gli altri requisiti
D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 (norme ENPALS)
Fonte normativa originaria per l'obbligo assicurativo degli "addetti agli impianti sportivi" e disciplina del regime previdenziale per i lavoratori dello spettacolo e, per estensione, per alcune figure operanti nello sport dilettantistico
D.M. 15 marzo 2005
"impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi ..."
Attribuisce esplicitamente queste categorie al raggruppamento soggetto all'assicurazione ENPALS, precisando i soggetti potenzialmente obbligati alla contribuzione
L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 2
"per 'professionisti' gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che esercitano l'attivita' sportiva a titolo oneroso con carattere di continuita'..."
Definizione di attivita' sportiva professionistica: se l'attivita' e' professionale e continuativa, non opera l'agevolazione di cui all'art.67
D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, art. 21
Norma che ha disposto la confluenza dell'ENPALS nell'INPS; rilevante per la titolarita' dell'azione esattoriale e per la successione dell'obbligo contributivo
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 e successive integrazioni
Rilevante per l'armonizzazione dei criteri contributivi dell'ENPALS con il sistema previdenziale generale e per la classificazione dei gruppi di lavoratori dello spettacolo
Massime di principio
- L'esenzione prevista dall'art. 67 T.U.I.R. puo' avere effetti anche in materia previdenziale, ma non opera automaticamente: l'onere di provare il requisito della 'dilettantistica' e della non professionalita' o non subordinazione delle prestazioni grava sull'ente che la invoca
- Per stabilire l'applicabilita' dell'esenzione occorre valutare la natura sostanziale dell'ente (operativita' senza fine di lucro) e la concreta modalita' della prestazione (assenza di carattere professionale o di rapporto di lavoro subordinato); la mera qualifica formale o l'affiliazione federale non sono sufficienti
- Se la prestazione ha i caratteri della subordinazione o l'attivita' e' svolta abitualmente quale professione, l'esenzione fiscale (e quindi la neutralita' contributiva) non si applica e sorge l'obbligo contributivo
- La soglia monetaria fiscale (art. 69 T.U.I.R.) funge da limite per la neutralita' fiscale delle erogazioni ma non esclude la necessita' di accertare la natura della prestazione (formativa, didattica, assistenziale ecc.)
- In sede giudiziale le censure sulla motivazione del giudice di merito devono indicare, secondo art. 360 n.5 c.p.c., i fatti decisivi non esaminati; l'assenza di tale indicazione puo' portare all'inammissibilita' del ricorso in cassazione
- La valutazione e' sostanziale e fattuale: in situazioni analoghe preparare e documentare prove sulla reale gestione economica dell'ente, sulla marginalita' dei compensi, sulla mancanza di continuita' o professionalita' delle prestazioni e sul vincolo associativo tra prestatore e associazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 24 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2000/2022 del 24/01/2022
- Sentenza lavoro · 24 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2001/2022 del 24/01/2022
- Sentenza lavoro · 24 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2002/2022 del 24/01/2022
- Sentenza lavoro · 24 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2004/2022 del 24/01/2022
- Sentenza lavoro · 24 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2005/2022 del 24/01/2022
- Sentenza lavoro · 25 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2165/2022 del 25/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →