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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2005/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contenzioso sull'ambito di efficacia dell'art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. e dell'art. 69, co.2 T.U.I.R.: se i compensi corrisposti da una societa' sportiva dilettantistica a istruttori e addetti agli impianti possano essere qualificati come "redditi diversi" esenti da tassazione/contribuzione entro la soglia di euro 7.500 annui; e, piu' in generale, se tali prestazioni rientrino nell'obbligo assicurativo ENPALS/INPS (connesso alla natura professionale o subordinata delle prestazioni e alla reale natura dilettantistica dell'ente). La ricorrente sosteneva che i compensi vanno considerati comunque come "redditi diversi" indipendentemente dall'ammontare, e che la qualificazione ENPALS debba escludersi se non ricorrono i presupposti indicati dalla normativa richiamata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione ma escluso la natura dilettantistica della societa' e ritenuto dovuti i contributi. La Corte ha affermato che l'art. 67, lett. m) TUIR puo' produrre effetti anche in materia previdenziale ma solo se ricorrono condizioni concrete: i compensi devono essere erogati "nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche" (comprendendo formazione, didattica, preparazione e assistenza), essere non professionali e non derivare da rapporto di lavoro dipendente o da attivita' professionale/impresa, e rientrare nel limite di euro 7.500 annui. Spetta alla societa' che invoca l'esenzione dimostrare la natura sostanzialmente dilettantistica dell'ente e l'assenza di professionalita'/subordinazione delle prestazioni. Nel caso concreto la perizia e gli elementi di fatto hanno dimostrato pagamenti superiori al tetto di euro 7.500 e la ricorrente non ha adeguatamente provato i requisiti richiesti; pertanto l'INPS e' stato confermato come creditore dei contributi (importo della cartella indicato in euro 400.538,08 in primo grado). La Corte ha anche condannato la ricorrente alle spese di giudizio (euro 200,00 per esborsi, euro 8.500,00 compensi professionali, oltre forfettario 15% e accessori).

Norme richiamate

  • art. 67, primo comma, lett. m) del d.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.)

    "le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche ..."

    La Corte interpreta la norma come fonte di una deroga fiscale che puo' avere effetti anche in materia previdenziale: i compensi possono essere considerati "redditi diversi" non soggetti a contribuzione solo se non derivano da attivita' professionali, da rapporto di lavoro dipendente o da impresa e se sono erogati nell'ambito dell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche.

  • art. 69, comma 2 del d.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.)

    La soglia di euro 7.500 annui costituisce il limite entro il quale i redditi diversi riconducibili all'art. 67, lett. m) sono fiscalmente neutri ed esenti anche da contribuzione previdenziale, ove sussistano gli altri requisiti richiesti.

  • D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 5

    "Nelle parole «esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche» ... sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica"

    Chiarimento interpretativo che amplia il contenuto di "esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche" includendo attivita' quali formazione e didattica; cio' incide sulla valutazione se una prestazione rientri nella fattispecie agevolata.

  • D.Lgs. C.p.S. 16-7-1947 n. 708, art. 3

    "addetti agli impianti sportivi"

    Fondamento normativo storico per l'assoggettamento di determinate figure (es. addetti agli impianti sportivi) all'assicurazione ENPALS; la giurisprudenza individua in questa disposizione la base per l'obbligo previdenziale di tali categorie.

  • D.M. 15 marzo 2005 (n. 17445)

    "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi"

    Specificazione delle categorie ricomprese nella tutela ENPALS: il decreto non crea una nuova fattispecie ma esplicita che gli istruttori e gli addetti agli impianti rientrano fra i soggetti soggetti all'obbligo assicurativo, salvo i casi di esenzione riconducibili all'art. 67 TUIR se risultano i presupposti.

  • Legge n. 91 del 23 marzo 1981, art. 2

    "gli atleti, gli allenatori ... che esercitano l'attivita' sportiva a titolo oneroso con carattere di continuita' ..."

    Definisce i profili di "professionista" sportivo ai fini della distinzione tra attivita' professionistica e dilettantistica; la qualifica professionale comporta generalmente l'applicazione delle regole previdenziali ordinarie.

Massime di principio

  • L'art. 67, lett. m) TUIR puo' produrre effetto anche in materia previdenziale: i compensi erogati per attivita' sportive dilettantistiche possono essere esclusi dalla base imponibile contributiva solo se ricorrono tutti i presupposti (attivita' nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche inclusa formazione/didattica, non-professionalita', assenza di rapporto di lavoro dipendente/attivita' d'impresa, e importo entro la soglia di euro 7.500 annui).
  • L'onere della prova circa la sussistenza della natura sostanzialmente dilettantistica dell'ente e l'assenza di carattere professionale o di subordinazione delle prestazioni grava sulla societa'/associazione che invoca l'esenzione; la sola affiliazione al CONI o la qualifica formale non sono sufficienti.
  • Se i compensi superano la soglia di euro 7.500 annui o le prestazioni hanno carattere professionale/di lavoro dipendente, i contributi ENPALS/INPS sono dovuti e l'ente e' tenuto agli obblighi di denuncia e versamento.
  • Le disposizioni come il D.M. 15/03/2005 e il chiarimento del D.L. 207/2008 ampliano il novero delle prestazioni potenzialmente agevolabili ma non determinano un'automatica esclusione dall'obbligo previdenziale: occorre verifica fattuale caso per caso.
  • In fase giudiziale vanno valutati elementi probatori tecnici (perizie contabili, modalita' di retribuzione, continuita' e professionalita' della prestazione) e le parti devono specificamente dedurre la natura subordinata o autonoma delle prestazioni per non subire preclusioni.

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