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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20793/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una docente assunta con contratti a tempo determinato nel comparto scuola che chiedeva la ricostruzione della carriera a fini economici e il riconoscimento delle differenze retributive correlate all'anzianità maturata nel periodo di precariato, secondo il principio di parità di trattamento con il personale di ruolo. La corte d'appello aveva riconosciuto solo in parte il diritto, disponendo però la detrazione, dalle somme dovute per gli scatti di anzianità, di quanto già percepito dalla lavoratrice a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e di indennità di disoccupazione. Con il ricorso per cassazione la docente ha dedotto, in sintesi: violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e del principio di non discriminazione; violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001; violazione dell'art. 36 Cost.; violazione dell'art. 31 CDFUE e dell'art. 7 della direttiva 2003/88; illegittimità della compensazione con l'indennità di disoccupazione; errata applicazione di regole su natura retributiva del credito, compensazione e onere probatorio; nonché, con altri motivi, vizi motivazionali/procedurali e questioni sul regime contrattuale e sulla prova delle somme percepite. Il Ministero ha resistito sostenendo la correttezza della decisione di merito e l'operatività della detrazione delle somme già percepite dalla lavoratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi, secondi, quarti, quinti e sesto motivi, ha dichiarato inammissibile il terzo e ha dichiarato assorbiti il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando il Ministero a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dovute per l'anzianità maturata nel periodo di precariato, applicando i medesimi criteri previsti per i docenti di ruolo, senza detrarre le somme percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di disoccupazione, e nei limiti della prescrizione quinquennale. Le spese di legittimità sono state poste a carico del Ministero; quelle dei gradi di merito sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999

    "i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili"

    impone la parità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo ragioni oggettive; non consente una valutazione globale che neutralizzi singole disparità

  • Direttiva 1999/70/CE

    attua il principio di non discriminazione nel lavoro a tempo determinato, volto a prevenire abusi della contrattazione a termine

  • art. 6 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato dalla ricorrente per affermare che ai lavoratori a termine spettano ferie e ogni altro trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato

  • art. 36 Cost.

    richiamato a sostegno della pretesa alla corretta retribuzione dovuta per l'attività lavorativa svolta e per gli scatti di anzianità

  • art. 31 CDFUE

    richiamato per sostenere che la compensazione con la monetizzazione delle ferie svuota il diritto alle ferie retribuite

  • art. 7 della direttiva 2003/88/CE

    richiamato per affermare la tutela delle ferie annuali retribuite e il divieto di vanificarne il contenuto economico

  • art. 38 Cost.

    richiamato per contestare la detrazione dell'indennità di disoccupazione, qualificata come prestazione previdenziale distinta dal credito di lavoro

  • art. 2099 c.c.

    richiamato per qualificare la domanda come credito retributivo e non risarcitorio

  • artt. 1218, 1223 e 2056 c.c.

    richiamati per escludere l'applicazione di criteri risarcitori e dell'aliunde perceptum a una pretesa retributiva

  • art. 1243 c.c.

    richiamato per censurare la compensazione operata senza prova dell'esatto ammontare del controcredito e senza accertamento giudiziale della restituzione delle somme

  • artt. 13 e 19 del c.c.n.l. comparto scuola 2006/2009

    richiamati per sostenere che, nel periodo dedotto in giudizio, era prevista la monetizzazione delle ferie anche per il personale a termine

  • art. 5 d.l. n. 95/2012

    richiamato in relazione al regime delle ferie nel comparto scuola

  • art. 1 l. n. 228/2012

    richiamato per il limite temporale di disapplicazione delle disposizioni incompatibili, non riferibile ai crediti maturati fino al 30/6/2013

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il dedotto vizio di motivazione/omessa esposizione delle ragioni della decisione

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • artt. 112, 213, 416, 436 e 437 c.p.c.

    richiamati per contestare l'ammissione o valutazione di questioni e prove nuove in appello

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova sui fatti posti a fondamento della compensazione

Massime di principio

  • Nella disciplina del lavoro a tempo determinato, la clausola di non discriminazione impone un confronto tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato comparabile con riferimento alle singole condizioni di impiego rilevanti, e non consente una compensazione globale che annulli il beneficio spettante al lavoratore a termine.
  • Le indennità corrisposte al lavoratore precario per ferie non godute e disoccupazione successiva alla cessazione del rapporto non sono istituti comparabili alle condizioni di impiego del rapporto a tempo indeterminato e non possono essere detratte dal credito maturato per la ricostruzione economica della carriera.
  • La pretesa di parità di trattamento del lavoratore a termine ha natura retributiva e di adempimento contrattuale; non va quindi trattata come domanda risarcitoria soggetta a criteri quali l'aliunde perceptum.
  • La compensazione tra il credito per differenze stipendiali e somme asseritamente percepite dal lavoratore richiede che il controcredito sia effettivamente accertato e giuridicamente rilevante, non potendo fondarsi su una mera equivalenza economica astratta.
  • Nel comparto scuola, l'anzianità maturata nel periodo di precariato deve essere valorizzata ai fini economici con gli stessi criteri previsti per i docenti di ruolo, salvo specifiche ragioni oggettive incompatibili con la natura a termine del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaCompensatio lucri cum damnoNullità

Testo integrale

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