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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31916/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La dipendente di un Comune impugnava, davanti ai giudici di merito, il provvedimento di trasferimento interno che l'aveva spostata dall'ufficio ragioneria del Dipartimento I a un diverso ufficio. Sosteneva che la nuova assegnazione integrasse demansionamento perché l'incarico ricevuto sarebbe stato di minore complessità e importanza rispetto al precedente, non valorizzando le attitudini professionali acquisite. Chiedeva quindi l'annullamento del trasferimento, la reintegrazione nelle precedenti mansioni di ufficiale di anagrafe e il risarcimento dei danni biologico, morale e professionale. In cassazione denunciava violazione di norme sull'organizzazione amministrativa e sull'equivalenza delle mansioni nel pubblico impiego, nonché vizi di valutazione della prova, assumendo che la disciplina anticorruzione sulla rotazione del personale non potesse essere usata come criterio ordinario di organizzazione delle risorse umane e che il nuovo incarico fosse stato illegittimamente affidato a soggetto privo delle competenze necessarie per la continuità dell'azione amministrativa.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito delle censure sulla legittimità del trasferimento e sulla dedotta dequalificazione, perché ha accolto l'eccezione del Comune controricorrente circa il difetto di procura speciale per il giudizio di cassazione. La procura era stata rilasciata con atto separato, privo di data e privo di un riferimento specifico al ricorso per cassazione; secondo la Corte ciò non soddisfaceva il requisito della procura successiva alla pubblicazione del provvedimento impugnato e specificamente riferita al giudizio di legittimità. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del difensore della ricorrente privo di ius postulandi, con liquidazione in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente come parametro sulla equivalenza delle mansioni nel pubblico impiego; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione, perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di procura.

  • artt. 2697 e 2729 c.c.

    invocati dalla ricorrente in relazione alla prova del demansionamento; non esaminati nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente quale vizio di valutazione della prova; non esaminati nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • l. n. 190/2012

    richiamata dalla ricorrente, insieme alla delibera ANAC attuativa, come disciplina anticorruzione che non dovrebbe essere utilizzata come criterio ordinario di organizzazione del personale; la questione resta assorbita dall'inammissibilità.

  • delibera ANAC n. 13 del 4.2.2015

    art. 1, comma 4, lett. e), comma 5, lett. b) e comma 10, lett. b)

    invocata come fonte attuativa della rotazione del personale; non scrutinata nel merito.

  • art. 1, comma 4, lett. e), comma 5, lett. b) e comma 10, lett. b) della delibera ANAC n. 13 del 4.2.2015

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla rotazione del personale; il loro esame è precluso dall'inammissibilità.

  • art. 1, commi 60 e 61 l. n. 190/2012

    richiamati dalla ricorrente a fondamento della disciplina anticorruzione sulla rotazione; non affrontati nel merito.

  • regole sulla procura speciale per cassazione

    la procura deve essere rilasciata successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e deve riferirsi specificamente al giudizio di legittimità; in mancanza il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura conferita al difensore deve risultare rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e deve contenere un riferimento specifico al ricorso per cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di procura, la Corte non esamina le censure di merito, anche se riguardano demansionamento, prova del danno o corretta applicazione della disciplina sulle mansioni nel pubblico impiego.
  • La parte che resiste può ottenere la declaratoria di inammissibilità del ricorso ove dimostri l'assenza di una valida procura speciale per il giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMansioni pubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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