Cassazione Civile, Ordinanza n. 22236/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2014. I contribuenti, una società estera attiva nel settore delle scommesse e una ricevitoria operante per conto di un bookmaker privo di concessione, avevano impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che non fosse dovuta l'imposta, che il presupposto impositivo non sussistesse per la loro posizione, che la normativa interna dovesse essere letta in modo conforme ai principi unionali di parità di trattamento, non discriminazione e libertà di prestazione dei servizi, che vi fosse obiettiva incertezza normativa anche ai fini sanzionatori, e che l'atto fosse nullo per carenze formali. In cassazione articolavano nove motivi: violazione della legge istitutiva e della disciplina interpretativa dell'imposta; violazione degli artt. 56 e 49 TFUE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; omessa pronuncia su vizi dell'avviso; omessa pronuncia sulla dedotta insussistenza del presupposto nel periodo 1-23 aprile 2014; contestazione della sussistenza del presupposto impositivo in capo al CTD/ricevitoria; contestazione del presupposto territoriale; illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza; e illegittimità della condanna alle spese in favore dell'Agenzia, rappresentata da un proprio funzionario.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato in materia di imposta unica sulle scommesse, affermando che il tributo colpisce sia il bookmaker estero privo di concessione sia la ricevitoria/CTD che gestisce o raccoglie le scommesse nel territorio italiano, in rapporto di solidarietà paritetica, e che l'imposta non ha natura sanzionatoria né contrasta con il diritto unionale o con i principi di non discriminazione e libertà di prestazione dei servizi. Ha inoltre escluso l'esistenza di un'obiettiva incertezza normativa per l'annualità 2014, respinto le doglianze formali per difetto di autosufficienza o perché inidonee a determinare nullità dell'atto, e confermato il diritto dell'Agenzia alla rifusione delle spese pur essendo assistita da un proprio funzionario. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
individua il presupposto dell'imposta unica sulle scommesse oggetto di accertamento per l'annualità 2014
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
richiamato quale norma che disciplina il tributo e il suo presupposto applicativo nei confronti degli operatori che gestiscono scommesse
art. 1, commi 64 e 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220
la disciplina interpretativa autentica si applica anche ai rapporti anteriori e rende soggetti passivi gli operatori/intermediari che gestiscono scommesse nel territorio italiano
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa è esclusa per le annualità successive al 2010/2011 secondo l'orientamento consolidato
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
non ricorrono i presupposti per invocare tutela dell'affidamento o obiettiva incertezza normativa nel caso esaminato
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
le omissioni formali denunciate nell'avviso non comportano nullità se non hanno impedito la difesa e l'atto è stato tempestivamente impugnato
art. 56 TFUE
non osta all'applicazione dell'imposta agli operatori di scommesse che raccolgono gioco in Italia
art. 49 TFUE
non è violato dal regime impositivo applicato agli operatori di scommesse
art. 267 TFUE
le richieste di rinvio pregiudiziale sono respinte perché la questione è già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale e nazionale
art. 401 direttiva 2006/112/CE
richiamato per escludere il contrasto dell'imposta unica con la disciplina IVA armonizzata
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla dedotta illegittimità delle sanzioni e al processo tributario
art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sulle spese processuali e sulla rappresentanza dell'ente pubblico
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la parte pubblica assistita da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi ridotti
richiamato in tema di condanna alle spese di lite
richiamato in tema di regolazione delle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
titoli dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità/omessa pronuncia
Massime di principio
- L'imposta unica sulle scommesse colpisce sia l'operatore estero privo di concessione sia l'intermediario/ricevitore che raccoglie o gestisce le giocate nel territorio italiano, con responsabilità solidale paritetica.
- Ai fini del tributo, è irrilevante che l'operatore sia stabilito all'estero o operi fuori dal sistema concessorio, purché gestisca scommesse raccolte in Italia.
- L'imposta unica sulle scommesse non ha natura sanzionatoria: non può quindi essere esclusa solo perché l'attività svolta è priva di concessione o perché l'operatore non è regolarizzato.
- La disciplina interpretativa autentica introdotta dalla l. n. 220 del 2010 si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
- In materia di imposta unica sulle scommesse, non sussistono profili di incompatibilità con gli artt. 49 e 56 TFUE, né violazione del principio di non discriminazione, quando il prelievo opera in modo uniforme sugli operatori che raccolgono gioco in Italia.
- L'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni non è configurabile per le annualità successive al consolidarsi dell'interpretazione normativa e giurisprudenziale richiamata dalla Corte.
- Le irregolarità formali dell'avviso di accertamento non ne determinano la nullità se non hanno impedito al destinatario di esercitare pienamente il diritto di difesa e di impugnare tempestivamente l'atto.
- Nel processo tributario, la parte pubblica che si difenda tramite propri funzionari o dipendenti può ottenere la liquidazione delle spese di lite secondo i parametri forensi, con la riduzione prevista, senza che ciò escluda il diritto alla rifusione.
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