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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22236/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2014. I contribuenti, una società estera attiva nel settore delle scommesse e una ricevitoria operante per conto di un bookmaker privo di concessione, avevano impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che non fosse dovuta l'imposta, che il presupposto impositivo non sussistesse per la loro posizione, che la normativa interna dovesse essere letta in modo conforme ai principi unionali di parità di trattamento, non discriminazione e libertà di prestazione dei servizi, che vi fosse obiettiva incertezza normativa anche ai fini sanzionatori, e che l'atto fosse nullo per carenze formali. In cassazione articolavano nove motivi: violazione della legge istitutiva e della disciplina interpretativa dell'imposta; violazione degli artt. 56 e 49 TFUE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; omessa pronuncia su vizi dell'avviso; omessa pronuncia sulla dedotta insussistenza del presupposto nel periodo 1-23 aprile 2014; contestazione della sussistenza del presupposto impositivo in capo al CTD/ricevitoria; contestazione del presupposto territoriale; illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza; e illegittimità della condanna alle spese in favore dell'Agenzia, rappresentata da un proprio funzionario.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato in materia di imposta unica sulle scommesse, affermando che il tributo colpisce sia il bookmaker estero privo di concessione sia la ricevitoria/CTD che gestisce o raccoglie le scommesse nel territorio italiano, in rapporto di solidarietà paritetica, e che l'imposta non ha natura sanzionatoria né contrasta con il diritto unionale o con i principi di non discriminazione e libertà di prestazione dei servizi. Ha inoltre escluso l'esistenza di un'obiettiva incertezza normativa per l'annualità 2014, respinto le doglianze formali per difetto di autosufficienza o perché inidonee a determinare nullità dell'atto, e confermato il diritto dell'Agenzia alla rifusione delle spese pur essendo assistita da un proprio funzionario. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'imposta unica sulle scommesse colpisce sia l'operatore estero privo di concessione sia l'intermediario/ricevitore che raccoglie o gestisce le giocate nel territorio italiano, con responsabilità solidale paritetica.
  • Ai fini del tributo, è irrilevante che l'operatore sia stabilito all'estero o operi fuori dal sistema concessorio, purché gestisca scommesse raccolte in Italia.
  • L'imposta unica sulle scommesse non ha natura sanzionatoria: non può quindi essere esclusa solo perché l'attività svolta è priva di concessione o perché l'operatore non è regolarizzato.
  • La disciplina interpretativa autentica introdotta dalla l. n. 220 del 2010 si applica anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, non sussistono profili di incompatibilità con gli artt. 49 e 56 TFUE, né violazione del principio di non discriminazione, quando il prelievo opera in modo uniforme sugli operatori che raccolgono gioco in Italia.
  • L'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni non è configurabile per le annualità successive al consolidarsi dell'interpretazione normativa e giurisprudenziale richiamata dalla Corte.
  • Le irregolarità formali dell'avviso di accertamento non ne determinano la nullità se non hanno impedito al destinatario di esercitare pienamente il diritto di difesa e di impugnare tempestivamente l'atto.
  • Nel processo tributario, la parte pubblica che si difenda tramite propri funzionari o dipendenti può ottenere la liquidazione delle spese di lite secondo i parametri forensi, con la riduzione prevista, senza che ciò escluda il diritto alla rifusione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàTutela del legittimo affidamentoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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