Cassazione Civile, Ordinanza n. 32657/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2012. In primo grado il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, il difetto di legittima sottoscrizione dell'avviso ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, per vizio della delega di firma: in particolare si contestava che la delega non recasse il nominativo del delegato. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR confermava il risultato ritenendo nullo l'atto per mancanza dell'indicazione nominativa del dirigente delegato e affermando che tale profilo non potesse essere individuato per relationem. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse pronunciato su un profilo non ritualmente dedotto dal contribuente, poiché nel ricorso introduttivo si sarebbe contestata solo la mancanza di sottoscrizione del direttore dell'ufficio e non la specifica invalidità del contenuto della delega; con il secondo denunciava violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2700 c.c., sostenendo che la delega di firma non richiede l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente la qualifica del funzionario, e che il giudice d'appello si era discostato da tale principio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: una volta che nel ricorso introduttivo sia stata posta la questione dell'illegittima sottoscrizione dell'avviso per assenza di rituale delega di firma, il giudice ha il potere-dovere di esaminare il contenuto della delega prodotta dall'Amministrazione, anche in appello e anche se il contribuente appellato sia contumace, senza incorrere in ultrapetizione. Ha invece accolto il secondo motivo, ribadendo che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni: non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dal funzionario, purché sia possibile verificare ex post la corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
"Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"
Per l'avviso di accertamento la mancanza di sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o del delegato comporta nullità; in caso di contestazione del contribuente, l'Amministrazione deve dimostrare il corretto esercizio del potere di firma.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Richiamato in parallelo all'art. 42 d.P.R. 600/1973 per affermare la nullità dell'avviso di accertamento IVA privo di sottoscrizione valida.
art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. 31 dicembre 1992 n. 546
Richiamato per il contenuto del ricorso introduttivo nel processo tributario, ma la Corte esclude che la questione della delega di firma sia limitata ai soli profili espressamente articolati quando il tema della sottoscrizione illegittima sia stato comunque introdotto.
Non vi è ultrapetizione se il giudice si pronuncia sul contenuto della delega di firma quando la questione della legittima sottoscrizione dell'avviso sia stata ritualmente posta dalla parte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata a sostegno della censura di ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata a sostegno della censura di violazione di legge sulla delega di firma.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ribadisce che la questione decisiva è la natura e idoneità della delega di firma, non la fede privilegiata dell'atto nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 1, comma 2, d.P.R. 31 dicembre 1992 n. 546
Consente il rinvio alle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo tributario.
art. 111 Cost.
Richiamato per il rispetto del contraddittorio, del diritto di difesa e della parità delle armi nella valutazione della delega prodotta in giudizio.
art. 47 CDFUE
Richiamato a supporto delle garanzie del diritto di difesa e del giusto processo.
art. 6, § 1 CEDU
Richiamato a supporto delle garanzie del giusto processo e della parità delle armi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se il contribuente contesta in primo grado la legittima sottoscrizione di un avviso di accertamento per asserita assenza di rituale delega di firma, il giudice deve esaminare il contenuto della delega prodotta dall'Amministrazione, verificandone validità ed efficacia, anche se il contribuente non riproponga in appello specifiche contestazioni sul suo contenuto o resti contumace.
- La contestazione sull'esistenza o validità della delega di firma sposta sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare il corretto esercizio del potere di sottoscrizione dell'atto impositivo.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni: non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica del funzionario delegato, purché sia possibile verificare ex post la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto destinatario della delega.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice si pronunci sul contenuto della delega di firma dell'avviso di accertamento, se la questione della legittimità della sottoscrizione era già stata introdotta dalla parte nel ricorso originario.
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