Cassazione Penale, Sentenza n. 22686/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per guida in stato di ebbrezza con lesioni personali gravi. I motivi principali: (1) nullità e inutilizzabilità degli accertamenti del tasso alcoolemico per violazione del protocollo medico e dell'art. 114 disp. att. c.p.p., contestando la validità del consenso e dell'avviso di nomina del difensore; (2) vizio di valutazione della dinamica del sinistro e della responsabilità, sostenendo che l'urto fosse esclusiva responsabilità dell'altro conducente (Prota) la cui eccessiva velocità avrebbe reso inevitabile l'impatto; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (4) errore nella dosimetria della pena e nella valutazione degli indici di cui all'art. 133 c.p., con richiesta di riconsiderazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il ricorso riproponesse, parola per parola, le stesse argomentazioni già svolte in appello e puntualmente esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza fornire una confutazione autonoma e specifica della motivazione impugnata. Sul merito la Corte ha confermato che (i) l'avviso orale al conducente sulla facoltà di nominare un difensore era stato adeguatamente accertato e la mancata sottoscrizione del verbale non ne compromette l'efficacia; (ii) la valutazione sulla dinamica del sinistro e sulla concorrenza di colpa è rimessa al giudice di merito e risultava adeguatamente motivata; (iii) le attenuanti generiche sono state correttamente escluse alla luce dei precedenti penali dell'imputato e della gravità della condotta; (iv) la dosimetria della pena è stata adeguatamente giustificata, tenuto conto della riduzione applicata per l'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 590-bis. In conseguenza la Corte ha dichiarato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza con conseguenze lesive; il comma 2 prevede la sanzione per la fattispecie con lesioni gravi, mentre il comma 7 prevede una circostanza attenuante speciale che la Corte territoriale ha riconosciuto, determinando la riduzione della pena fino alla metà
Contestazione originaria relativa alla guida in violazione delle norme stradali; nel caso specifico tale contestazione risultava assorbita nel giudizio per il reato ex art. 590-bis c.p.
Riguarda le modalità di effettuazione degli esami clinici e la rilevanza dei presidi medico-legali; la Corte ha ritenuto che l'accertamento del tasso alcolemico fosse valido e che l'avviso orale sulla facoltà di nominare un difensore fosse idoneo. Inoltre ha ritenuto irrilevante la mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'imputato quando non sia resa una dichiarazione
Stabilisce i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione, tra cui la mancanza di specificità dei motivi; la Corte ha richiamato questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso che riproponeva motivi già esaminati in appello senza confutazione autonoma
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale non ha riconosciuto le attenuanti generiche ritenendo che i precedenti penali dell'imputato e la gravità della condotta di guida non consentissero il loro riconoscimento
Criteri di determinazione della pena (dosimetria); la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla quantificazione della pena, valorizzando la gravità del fatto, i precedenti e l'effetto della circostanza attenuante speciale
Consente la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria e delle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo la mancanza di colpa nell'impugnazione; la Corte ha disposto la condanna pecuniaria ritenendo non sussistente l'assenza di colpa
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone in modo generico e non specifico le stesse questioni già trattate e motivate dalla Corte d'appello: è necessario motivare in modo autonomo e confrontarsi esplicitamente con le ragioni della decisione impugnata
- Gli accertamenti sul tasso alcolemico sono utilizzabili quando risulti che il soggetto sia stato informato della facoltà di nominare un difensore; un avviso orale adeguatamente annotato nel verbale può essere considerato valido e la mancata sottoscrizione del verbale non annulla automaticamente l'atto, salvo ulteriori profili di illegittimità
- La ricostruzione della dinamica di un incidente stradale e la valutazione delle responsabilità (anche in presenza di concorso di colpa) sono apprezzamenti di fatto di competenza del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se affette da manifesta illogicità o contraddittorietà
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi concreti e proporzionati alla gravità dell'evento; precedenti penali significativi e una condotta gravemente pericolosa possono giustificare il rifiuto delle attenuanti
- La dosimetria della pena deve essere motivata rispetto agli indici previsti dall'art. 133 c.p.; il ricorso alla legittimità non è la sede per una rivalutazione globale della pena se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua
- In caso di ricorso manifestamente non fondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, a meno che non risulti l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione
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