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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22686/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per guida in stato di ebbrezza con lesioni personali gravi. I motivi principali: (1) nullità e inutilizzabilità degli accertamenti del tasso alcoolemico per violazione del protocollo medico e dell'art. 114 disp. att. c.p.p., contestando la validità del consenso e dell'avviso di nomina del difensore; (2) vizio di valutazione della dinamica del sinistro e della responsabilità, sostenendo che l'urto fosse esclusiva responsabilità dell'altro conducente (Prota) la cui eccessiva velocità avrebbe reso inevitabile l'impatto; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (4) errore nella dosimetria della pena e nella valutazione degli indici di cui all'art. 133 c.p., con richiesta di riconsiderazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il ricorso riproponesse, parola per parola, le stesse argomentazioni già svolte in appello e puntualmente esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza fornire una confutazione autonoma e specifica della motivazione impugnata. Sul merito la Corte ha confermato che (i) l'avviso orale al conducente sulla facoltà di nominare un difensore era stato adeguatamente accertato e la mancata sottoscrizione del verbale non ne compromette l'efficacia; (ii) la valutazione sulla dinamica del sinistro e sulla concorrenza di colpa è rimessa al giudice di merito e risultava adeguatamente motivata; (iii) le attenuanti generiche sono state correttamente escluse alla luce dei precedenti penali dell'imputato e della gravità della condotta; (iv) la dosimetria della pena è stata adeguatamente giustificata, tenuto conto della riduzione applicata per l'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 590-bis. In conseguenza la Corte ha dichiarato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza con conseguenze lesive; il comma 2 prevede la sanzione per la fattispecie con lesioni gravi, mentre il comma 7 prevede una circostanza attenuante speciale che la Corte territoriale ha riconosciuto, determinando la riduzione della pena fino alla metà

  • art. 186 cod. strada

    Contestazione originaria relativa alla guida in violazione delle norme stradali; nel caso specifico tale contestazione risultava assorbita nel giudizio per il reato ex art. 590-bis c.p.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Riguarda le modalità di effettuazione degli esami clinici e la rilevanza dei presidi medico-legali; la Corte ha ritenuto che l'accertamento del tasso alcolemico fosse valido e che l'avviso orale sulla facoltà di nominare un difensore fosse idoneo. Inoltre ha ritenuto irrilevante la mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'imputato quando non sia resa una dichiarazione

  • art. 591 c.p.p.

    Stabilisce i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione, tra cui la mancanza di specificità dei motivi; la Corte ha richiamato questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso che riproponeva motivi già esaminati in appello senza confutazione autonoma

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale non ha riconosciuto le attenuanti generiche ritenendo che i precedenti penali dell'imputato e la gravità della condotta di guida non consentissero il loro riconoscimento

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena (dosimetria); la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla quantificazione della pena, valorizzando la gravità del fatto, i precedenti e l'effetto della circostanza attenuante speciale

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria e delle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo la mancanza di colpa nell'impugnazione; la Corte ha disposto la condanna pecuniaria ritenendo non sussistente l'assenza di colpa

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone in modo generico e non specifico le stesse questioni già trattate e motivate dalla Corte d'appello: è necessario motivare in modo autonomo e confrontarsi esplicitamente con le ragioni della decisione impugnata
  • Gli accertamenti sul tasso alcolemico sono utilizzabili quando risulti che il soggetto sia stato informato della facoltà di nominare un difensore; un avviso orale adeguatamente annotato nel verbale può essere considerato valido e la mancata sottoscrizione del verbale non annulla automaticamente l'atto, salvo ulteriori profili di illegittimità
  • La ricostruzione della dinamica di un incidente stradale e la valutazione delle responsabilità (anche in presenza di concorso di colpa) sono apprezzamenti di fatto di competenza del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se affette da manifesta illogicità o contraddittorietà
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi concreti e proporzionati alla gravità dell'evento; precedenti penali significativi e una condotta gravemente pericolosa possono giustificare il rifiuto delle attenuanti
  • La dosimetria della pena deve essere motivata rispetto agli indici previsti dall'art. 133 c.p.; il ricorso alla legittimità non è la sede per una rivalutazione globale della pena se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua
  • In caso di ricorso manifestamente non fondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, a meno che non risulti l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione

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