Cassazione Penale, Sentenza n. 22680/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: il giudice di merito, pur trattandosi di una contravvenzione, ha operato la riduzione della pena per il rito abbreviato in misura di un terzo anziché in misura della metà, come previsto dalla norma
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha rideterminato la pena, ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen., in mesi tre di arresto ed euro 1.050 di ammenda (riduzione della pena per il rito pari alla metà), sostituendo la pena con il lavoro di pubblica utilità per un totale di 94 giorni, pari a 188 ore. In precedenza il giudice di merito era partito da una pena di sei mesi e euro 2.100, riducendola di un terzo a quattro mesi ed euro 1.400 e sostituendola con 126 giorni (252 ore) di lavori di pubblica utilità
Norme richiamate
art. 187, commi 1 e 1-quater, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
Norma che definisce la fattispecie contravvenzionale contestata (guida in condizioni previste dagli artt. 187 e seguenti). Il comma 8-bis del medesimo articolo consente la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità e la determinazione della corrispondente durata
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la misura della riduzione della pena per il rito abbreviato: nel caso di contravvenzione la riduzione deve essere della metà. La Corte ha rilevato la violazione della norma perché il giudice di merito ha applicato una riduzione di un terzo
art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Consente l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando sia diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile sulla base di tale disposizione
art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando, limitatamente ad alcune parti, la rettifica possa essere operata direttamente per assenza di margini di discrezionalità del giudice di merito; qui è stato utilizzato per rideterminare la pena sulla base delle statuizioni già acquisite
art. 187, comma 8-bis, cod. strada
Stabilisce la possibilità di sostituire la pena pecuniaria o detentiva con lavori di pubblica utilità e fornisce i criteri per la determinazione della corrispondente durata; la Corte ha adeguato la durata dei lavori alla pena rideterminata
Massime di principio
- In caso di giudizio abbreviato la riduzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va applicata con attenzione alla tipologia dell'illecito: per le contravvenzioni la riduzione è della metà e non di un terzo
- Se il giudice di merito applica erroneamente la misura di riduzione per il rito, la Corte di cassazione può annullare la parte relativa al trattamento sanzionatorio e rideterminare direttamente la pena quando non sussistono margini discrezionali (art. 620 lett. I))
- La sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità deve essere commisurata alla pena effettivamente applicata dopo ogni rettifica: una modifica della pena comporta la corrispondente rideterminazione della durata dei lavori ex art. 187 comma 8-bis
- Il ricorso per cassazione può essere ammesso anche se proposto dall'organo della Procura e volto a conseguire un risultato favorevole all'imputato (art. 568, comma 4-bis); l'interesse alla corretta applicazione della legge giustifica l'impugnazione
- Quando la statuizione del giudice di merito è normativa e priva di apprezzamento discrezionale significativo, la Corte può intervenire sostituendo autonomamente la valutazione (evitando il rinvio) per garantire l'uniforme applicazione della norma
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