Cassazione Penale, Sentenza n. 22682/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello per due motivi: (1) vizio cumulativo di motivazione: pur non contestando l'esito degli esami tossicologici che attestavano l'assunzione di cocaina, la ricorrente deduce che la Corte territoriale ha illegittimamente desunto lo stato di alterazione psico-fisica unicamente dal dato oggettivo dell'incidente (perdita di controllo e impatto contro vetture in sosta) senza valorizzare elementi sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente o elementi di contesto (velocità, necessità di frenata, ecc.), così commettendo manifesta illogicità e contraddittorietà; (2) erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p.: la Corte d'appello avrebbe confermato la riduzione della pena adottata in sede di giudizio abbreviato nella misura di un terzo (riduzione tipica per delitti) anziché nella misura della metà prevista per le contravvenzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato ex art. 187 Codice della Strada, non è sufficiente la mera condotta di guida dopo l'assunzione di stupefacenti, ma è necessario che lo stato di alterazione psico-fisica causato da tali sostanze sia dimostrato. In mancanza di accertamento medico, lo stato di alterazione può essere provato mediante elementi sintomatici attinenti alla condizione del conducente al momento del fatto; tuttavia la Corte territoriale si è limitata a valorizzare soltanto la perdita di controllo del veicolo (assenza di frenate, sbandamento verso auto in sosta) senza indicare elementi sintomatici o circostanze di contesto che permettessero di escludere altre cause (es. colpo di sonno, fattori esterni). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Quanto al secondo motivo (art. 442 c.p.p.), la Suprema Corte non ha deciso nel merito ma ha rinviato la questione al nuovo giudizio di merito.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187 (Codice della Strada)
art. 187, commi 1 e 1-bis
Per la configurabilità del reato è necessario non solo che il soggetto abbia assunto stupefacenti prima della guida, ma che abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica causata da tali sostanze; in assenza di accertamento medico lo stato di alterazione deve essere provato tramite elementi sintomatici attinenti alla condotta e alla condizione del conducente al momento del fatto
codice di procedura penale, art. 442, comma 2
art. 442, comma 2, c.p.p.
La norma disciplina la diminuzione della pena per il giudizio abbreviato: la misura della riduzione dipende dalla natura dell'illecito (per le contravvenzioni la riduzione è della metà; per i delitti è di un terzo); la corretta applicazione della percentuale è vincolante e la sua errata applicazione deve essere valutata in sede di merito
Massime di principio
- Per i reati di guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187) non basta provare l'assunzione: l'accusa deve dimostrare lo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida, mediante accertamenti medici o, in loro mancanza, elementi sintomatici contestualizzati
- La mera verificazione di un incidente non costituisce di per sé prova dello stato di alterazione derivante da droghe; il giudice deve esplicitare elementi probatori aggiuntivi (assenza di frenata correlata a velocità, posture, segni sintomatici, comportamenti del conducente, percorsi, testimonianze, ecc.) che permettano un ragionamento logico-inferenziale
- In presenza di possibili cause alternative (es. colpo di sonno, ostacolo improvviso, guasto meccanico) il giudice deve valutare e motivare perché tali ipotesi sono state escluse prima di desumere l'alterazione psico-fisica dalla dinamica
- Quando il giudizio si svolge con la formula del giudizio abbreviato, il calcolo della diminuzione di pena va effettuato conformemente alla qualificazione giuridica (contravvenzione vs delitto): un errore in tal senso può determinare la riforma della decisione
- In sede di impugnazione è utile contestare non solo i risultati degli esami ma anche la congruità e completezza della motivazione circa la ricostruzione delle condizioni di guida e del contesto, chiedendo che siano valorizzati elementi di prova o che venga disposta nuova valutazione
- In caso di carenza motivazionale sul punto determinante per la responsabilità, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio, demandando alla Corte territoriale una nuova valutazione fondata su adeguata istruttoria e motivazione
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