Cassazione Penale, Sentenza n. 22678/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rubino impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha confermato responsabile, insieme a D'Alessandro, del reato di omicidio colposo per la morte di G. Guglielmi. Il ricorrente deduce: (I) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sua "posizione di garanzia", sostenendo che la Corte gli ha contestato un "omesso monitoraggio" attribuendogli mansioni operative non sue e formulando in realtà l'accusa sull'omessa segnalazione del pericolo; osserva che assunse la qualifica di responsabile organizzativo dall'11.10.2010 e che le segnalazioni del pericolo erano già state inoltrate dal capo cantoniere in data 18.6.2010, per cui non gli si può imputare di non aver imposto ordini di servizio. Lamenta inoltre un'inammissibile inversione dell'onere della prova per non avere allegato fatti a lui favorevoli. (II) Violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla ricostruzione delle modalità di guida della persona offesa, ritenendo che la Corte non abbia considerato adeguatamente le dichiarazioni dei testimoni e la consulenza tecnica a lui favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia motivato congruamente l'addebito a Rubino: in qualità di responsabile della Posizione Organizzativa per l'area centro-sud dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia di Potenza, aveva il dovere di disporre o sollecitare un costante monitoraggio del tratto di SP 26 interessato dai lavori e, in mancanza di sicurezza persistente, imporre la chiusura totale o parziale. I lavori eseguiti erano inadeguati ("rappezzi" non risolutivi) e tali da permettere il riformarsi di una buca larga 40/50 cm e profonda 6/7 cm con avvallamenti e depositi di terriccio/sabbia che causarono l'incidente mortale: la causalità è stata ritenuta provata con giudizio controfattuale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la possibilità di sindacare in cassazione una rivalutazione della prova; la dinamica ritenuta dai giudici di merito è risultata coerente con la consulenza del PM e con le dichiarazioni testimoniali (velocità ritenuta non eccessiva; assenza di danni corrispondenti a urti descritti dalla difesa). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Rubino è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come regola formale per la formulazione delle censure in cassazione; la Corte ha valutato i motivi nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di ammissibilità e motivazione stabilite per il ricorso per cassazione
Massime di principio
- La responsabilità penale di figure organizzative (es. responsabile di posizione organizzativa) può derivare da omissioni di controllo e vigilanza quando la loro funzione impone un obbligo di monitoraggio e di intervento in caso di lavori o manutenzioni inidonee.
- La scelta di interventi di manutenzione temporanei o parziali che risultino palesemente inefficaci può integrare colpa quando era ragionevole attendersi il ripetersi del pericolo e il titolare dell'ufficio non adotti controlli e misure conservative (anche la chiusura del tratto).
- In tema di causalità, i giudici possono usare un giudizio controfattuale: se dall'eliminazione dell'anomalia (es. la buca) risulta che l'evento non si sarebbe verificato, sussiste un nesso causale tra l'omissione manutentiva e l'evento.
- In Cassazione è precluso il sindacato libero sulla valutazione di merito e sulla ricostruzione fattuale; le censure devono mirare a violazioni di legge o a carenze di motivazione gravi e dimostrabili, non a proporre una diversa valutazione dei fatti già congruamente motivati.
- Per la difesa è essenziale documentare tempestivamente ordini, istruzioni, controlli effettuati o comunicazioni impartite: l'assenza di tali documenti può essere interpretata come disinteresse e rafforzare l'accusa di omissione.
- Quando la difesa contesta l'attendibilità della consulenza tecnica o delle testimonianze, occorre offrire elementi tecnici o probatori alternativi forti; altrimenti i giudici di merito e di legittimità manterranno la valutazione fondata sulla perizia e sulle dichiarazioni ritenute coerenti.
- L'onere della prova rimane in capo all'accusa per gli elementi costitutivi del reato, ma l'imputato deve comunque allegare e dimostrare fatti esimenti o elementi che contrastino concretamente la ricostruzione causale proposta dall'accusa.
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