Cassazione Penale, Sentenza n. 22684/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello predibattimentale che ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione (reato art. 186 co. 2‑bis cod. strada), sostenendo che la pronuncia è stata resa in assenza delle parti e senza preventiva notificazione del decreto di citazione, violando il diritto al contraddittorio e alla difesa. Inoltre deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 525 co.2 c.p.p. (mancata rinnovazione dell'istruttoria da parte di un giudice diverso da quello che aveva ammesso le prove), lamentando di essere stato privato della possibilità di rinunciare alla prescrizione e di vedere esaminate le doglianze in appello, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.111/2022 e altra giurisprudenza di legittimità a sostegno della necessità del contraddittorio in sede predibattimentale
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna per il prosieguo. La Corte ha ricordato che la pronuncia predibattimentale di proscioglimento in appello, resa in assenza delle parti, contrasta con il principio del contraddittorio e con la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. Iannelli). Ha altresì richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n.111/2022 che ha riconosciuto l'interesse concreto dell'imputato a impugnare sentenze predibattimentali di appello che dichiarino la prescrizione, e ha ribadito che, salvo il caso in cui risulti manifesta l'innocenza (art.129 co.2), il mancato rispetto del contraddittorio impone il riesame in sede di merito
Norme richiamate
art. 186 co. 2‑bis Codice della Strada
Norma sostanziale del reato per cui vi era stata condanna in primo grado; indica il titolo di reato dichiarato estinto per prescrizione
art. 525 co. 2 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come norma violata nella sentenza di primo grado per la mancata rinnovazione dell'istruttoria da parte del giudice competente; la sua violazione può determinare nullità della sentenza di primo grado valutabile in appello
art. 129 cod. proc. pen. (co. 2 richiamato nella sentenza)
Consente alla Corte di Cassazione, se risultasse evidente la prova dell'innocenza, di prosciogliere l'imputato nel merito; qui la Corte distingue tra proscioglimento per manifesta innocenza e la necessità di garantire il contraddittorio in appello
artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.
La Corte osserva che il combinato disposto di tali norme non prevede né consente la pronuncia di una sentenza predibattimentale di proscioglimento in appello; non vi è rinvio esplicito o implicito alla disciplina del proscioglimento predibattimentale
Norma relativa al proscioglimento in primo grado in forma predibattimentale; la Corte ritiene che non possa essere automaticamente estesa al giudizio d'appello
art. 568 co. 4 cod. proc. pen.
Norma sul termine per proporre ricorso per cassazione; la Corte costituzionale, con sent. n.111/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui è stata interpretata come escludente l'interesse a ricorrere contro sentenze predibattimentali di appello che dichiarino la prescrizione
art. 173, co. 1 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nel procedimento per la limitazione dell'enunciazione dei motivi nei termini strettamente necessari per la motivazione
art. 178 lett. b) e c), art. 179 e art. 601 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente come rilevanti per censurare vizi procedurali e di nullità (richiamate nella motivazione come norme processuali che sarebbero state violate o comunque pertinenti alla contestazione del contraddittorio)
Cost. art. 24 co. 2
Principio costituzionale sul diritto di difesa; la Corte costituzionale ha ritenuto che la soppressione del contraddittorio nella forma predibattimentale limiti tale diritto
Cost. art. 111 co. 2
Principio costituzionale sul giusto processo e sulle garanzie del processo penale; la Corte costituzionale ha ritenuto violato questo principio dalla interpretazione che esclude l'interesse a ricorrere contro sentenze predibattimentali di appello
Massime di principio
- Una sentenza d'appello predibattimentale che dichiari la prescrizione resa senza contraddittorio e senza notifica limita il diritto di difesa e genera interesse concreto dell'imputato a proporre ricorso per cassazione (cfr. Corte cost. n.111/2022).
- In linea generale il giudice di secondo grado non dovrebbe pronunciare proscioglimenti predibattimentali senza effettiva pienezza del contraddittorio; il mancato rispetto di tale principio determina nullità che richiede il riesame in sede di merito.
- La nullità della sentenza di primo grado per vizi procedurali (es. violazione art.525 c.p.p.) può essere sollevata in appello e va valutata in modo da non privare l'imputato della possibilità di far valere rimedi e, se del caso, di rinunciare alla prescrizione.
- Anche quando sussista una causa estintiva del reato (prescrizione), il contrasto tra nullità procedurale e causa estintiva non impedisce sempre il rimedio: se il contraddittorio è stato negato, la via corretta è il rinvio per un nuovo esame di merito, salvo che risulti manifesta l'innocenza ai sensi di art.129 co.2.
- Per evitare impugnazioni e annullamenti, le Corti d'appello devono assicurare la notificazione e il rispetto delle garanzie difensive prima di pronunciarsi sulla estinzione del reato per prescrizione.
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