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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22681/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. per non aver riconosciuto la particolare tenuità del fatto; 2) errore nel ritenere incompatibile il beneficio della sospensione condizionale della pena (già concesso in primo grado) con la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada; 3) error in procedendo per avere ritenuto improponibile una nuova richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. diversa da quella proposta con l'opposizione al decreto penale (la prima richiesta, come chiarito dal ricorrente, era priva dell'indicazione della pena pecuniaria).

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato: la richiesta ex art. 444 proposta con l'opposizione, se rigettata, può essere riproposta in dibattimento solo se la nuova domanda reitera esattamente quella precedente; la mancata indicazione della pena pecuniaria nella prima domanda non autorizza una diversa reiterazione. Anche il primo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di Sez. U. Tushaj e ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis per la rilevante pericolosità (tassi alcolemici elevati 2,48 g/l e 2,57 g/l e guida notturna). Il secondo motivo è manifestamente infondato perché non considera il consolidato orientamento sulla incompatibilità tra sospensione condizionale e sostituzione con lavori di pubblica utilità. Confermata quindi la condanna per il reato contestato; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    commi 1, 2, lett. c) e 2-sexies; comma 9-bis

    Base normativa della condanna per guida in stato d'ebbrezza; il comma 9-bis regola la sostituzione di pena con lavori di pubblica utilità. La Corte ha valutato il tasso alcolemico molto elevato come elemento decisivo per escludere la tenuità e confermare la responsabilità.

  • art. 131-bis Codice Penale

    Norma sulla particolare tenuità del fatto e sulle conseguenti conseguenze sanzionatorie. La Corte ha ritenuto che, alla luce dell'elevato tasso alcolemico e del concreto pericolo per la circolazione, non ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis.

  • art. 444 Codice di Procedura Penale

    Disciplina dell'accordo ex art. 444 (applicazione della pena). Il principio richiamato è che, se la richiesta ex art. 444 proposta con l'opposizione al decreto penale viene rigettata, può essere riproposta in dibattimento soltanto se la nuova domanda ripropone identicamente la precedente.

  • art. 616 Codice di Procedura Penale

    Prevede la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha imposto euro 3.000 valutando la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Massima richiamata in relazione all'applicabilità dell'art. 131-bis: la valutazione di non punibilità per particolare tenuità richiede un'analisi complessiva e non è esclusa a priori, ma la Corte ha ritenuto che nel caso concreto le condizioni per la tenuità non sussistessero.

  • Sez. 4, n. 36782 del 03/07/2015 (Vassallo)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui la domanda ex art. 444 rigettata può essere riproposta in dibattimento solo se identica; principio applicato dalla Corte per respingere il terzo motivo.

  • Sez. 3, n. 20515 del 12/05/2005 (Morelli)

    Ulteriore conferma del principio sulla reiterazione identica della domanda ex art. 444 per consentire il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto.

  • Sez. 4, n. 30856 del 16/06/2022 (Previtali)

    Richiamata in riferimento al principio di incompatibilità tra sospensione condizionale della pena e la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

  • Corte Costituzionale, n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione della condanna al pagamento a titolo di ammenda o risarcimento per l'uso nelle statuizioni sulla responsabilità per atti processuali; usata a supporto della determinazione della somma a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Una richiesta di applicazione della pena ex art. 444 proposta con l'opposizione al decreto penale, se rigettata, può essere riproposta in dibattimento solo se la nuova domanda riproduce esattamente la precedente; differenze o integrazioni giustificative non valgono a consentire la riproposizione.
  • L'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto) richiede una valutazione complessiva e congiunta delle circostanze: un elevato tasso alcolemico e la concreta pericolosità per la circolazione (es. guida notturna) possono escluderne l'applicabilità.
  • Il beneficio della sospensione condizionale della pena è incompatibile con la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità in presenza dei profili di incompatibilità già delineati dalla giurisprudenza; chi impugna deve confrontarsi con tale orientamento.
  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale confrontarsi con la giurisprudenza consolidata: motivi che non si confrontano con principi affermati dalla Cassazione sono destinati a essere dichiarati manifestamente infondati o inammissibili.
  • La presentazione di un ricorso inammissibile o manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; valutare attentamente le chance di successo prima di proporre ricorso.

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