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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07938/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Amministrazione finanziaria ha imputato al contribuente redditi diversi non dichiarati per complessivi euro 331.347, corrispondenti a nove bonifici provenienti dalla Cina, con recupero di maggiore imposta pari a euro 147.066. Il contribuente ha sostenuto, nei gradi di merito, che le somme ricevute non costituivano redditi imponibili ma erogazioni di denaro disposte all'estero da un parente. La C.T.P. ha respinto il ricorso e la C.T.R. Toscana ha confermato la decisione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e, separatamente, ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva rigettato la revocazione della stessa decisione di appello. Con il primo motivo del ricorso principale ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza della C.T.R. per violazione dell'art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 137/2020 e dell'art. 34 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che, nonostante l'istanza di discussione in pubblica udienza, la causa era stata decisa sulla base degli atti senza la celebrazione dell'udienza pubblica con modalità da remoto previste per l'emergenza Covid. Gli ulteriori motivi del ricorso principale riguardavano, in sintesi, la valutazione delle presunzioni, l'omesso esame di fatti, la non contestazione della causale dei bonifici, la capacità patrimoniale della mittente, la forma e traduzione dei documenti stranieri, l'utilizzo di indizi di fatti illeciti di terzi, la motivazione della sentenza e la liquidazione delle spese. Nel ricorso contro la sentenza sulla revocazione il contribuente deduceva vizi motivazionali e violazione delle norme sulla revocazione, ma tale ricorso è stato ritenuto privo di interesse dopo la cassazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura sulla violazione delle norme emergenziali in materia di trattazione del processo tributario durante il Covid: la regola era la celebrazione dell'udienza, anche da remoto; la trattazione scritta era possibile solo in alternativa e, se disposta per impossibilità organizzative del collegamento, il giudice doveva esplicitare le ragioni organizzative che lo giustificavano. Poiché ciò non era avvenuto, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Quanto al ricorso avverso la sentenza che aveva rigettato la revocazione, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse, perché la cassazione della decisione di appello rendeva priva di oggetto anche la pronuncia sulla revocazione; la relativa sentenza è stata quindi cassata senza rinvio. Nessuna statuizione sulle spese nel secondo giudizio, perché l'Agenzia era rimasta intimata. È stato escluso l'obbligo del doppio contributo unificato per sopravvenuta causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 27 d.l. n. 137/2020

    La disposizione emergenziale, nel processo tributario, prevede come regola lo svolgimento dell'udienza pubblica o camerale da remoto; in alternativa, se una parte insiste per la discussione e il collegamento non è possibile, può disporsi la trattazione scritta, ma la scelta deve essere giustificata da ragioni organizzative e la regola di base resta la celebrazione dell'udienza.

  • art. 34 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come norma sul rito tributario, in combinazione con la disciplina emergenziale, per censurare la mancata celebrazione dell'udienza richiesta.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e delle regole di trattazione dell'udienza.

  • art. 335 c.p.c.

    La Corte ne applica analogicamente la regola di riunione dei ricorsi connessi, anche se proposti avverso provvedimenti formalmente distinti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti in tema di presunzioni e prova indiziaria.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti in tema di valutazione delle presunzioni semplici e del loro valore probatorio.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti in relazione alla non contestazione di circostanze documentali e della traduzione dei documenti stranieri.

  • art. 33 D.P.R. n. 445/2000

    Richiamato nei motivi assorbiti sulla forma e legalizzazione dei documenti stranieri prodotti.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nei motivi assorbiti per censurare la motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nei motivi assorbiti in tema di regolamento delle spese nei giudizi tributari.

  • art. 64 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ricorso avverso la sentenza sulla revocazione, in combinazione con l'art. 395, n. 4, c.p.c., per contestare il rigetto dell'impugnazione revocatoria.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso avverso la sentenza sulla revocazione, quale norma sull'errore revocatorio.

  • art. 27 legge n. 176/2020

    Cita la proroga della disciplina emergenziale sino al 30 aprile 2022.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato ancora nei motivi assorbiti come parametro della motivazione della sentenza tributaria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario emergenziale, la trattazione scritta non è la regola generale ma una modalità sostitutiva: se la parte ha chiesto la discussione e non è possibile il collegamento da remoto, il giudice può disporre la trattazione scritta solo dando conto delle specifiche ragioni organizzative che impediscono l'udienza telematica.
  • La mancata esplicitazione delle ragioni organizzative che giustificano la trattazione scritta, a fronte di una rituale istanza di discussione, integra vizio processuale idoneo a determinare la nullità della decisione di merito.
  • Quando la cassazione investe la decisione principale su cui è fondata un'impugnazione per revocazione, il giudizio sulla revocazione può diventare privo di oggetto e il relativo ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Ricorsi per cassazione avverso provvedimenti distinti ma strettamente connessi possono essere riuniti in via analogica applicando l'art. 335 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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