Cassazione Penale, Sentenza n. 29119/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il procedimento nasce da una contestazione relativa alla realizzazione, in Comune di Lacco Ameno, di un manufatto edilizio in assenza delle prescritte autorizzazioni e senza gli adempimenti dovuti, in un'area con pericolosità sismica e vincoli paesaggistici. Il Tribunale aveva affermato la responsabilità penale degli imputati per violazioni in materia ambientale, edilizia e antisismica, condannandoli anche al risarcimento del danno in favore del Comune costituito parte civile, alle spese civili e all'ordine di demolizione e ripristino. La Corte di appello ha poi prosciolto entrambi gli imputati per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma ha mantenuto ferme le statuizioni civili e l'ordine di demolizione. Il solo imputato ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, 41 d.lgs. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004, sostenendo che l'ordine di demolizione non potesse essere confermato in assenza di una sentenza di condanna, essendo intervenuto un proscioglimento ex art. 131-bis c.p.; con il secondo ha contestato la conferma del risarcimento del danno e delle spese in favore della parte civile, assumendo anche per tali statuizioni la necessità di una condanna penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo e ha rigettato il secondo. Ha ritenuto illegittima la conferma dell'ordine di demolizione disposto dal giudice di merito, perché tale misura presuppone una sentenza di condanna per il reato edilizio ex art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, mentre nel caso concreto vi era stato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., che non è equiparabile a una condanna. Ha inoltre osservato che, per effetto dell'accoglimento sul punto, l'annullamento deve estendersi anche al coimputato non ricorrente ai sensi dell'art. 587, comma 1, c.p.p. Quanto alla statuizione civile, la Corte ha invece confermato che il proscioglimento per particolare tenuità non impedisce la decisione sulla domanda risarcitoria della parte civile, né la liquidazione delle spese processuali in suo favore, quando il fatto sia comunque idoneo a fondare una responsabilità civile.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto determina il proscioglimento e non equivale a una sentenza di condanna; non consente l'applicazione giudiziale dell'ordine di demolizione che presuppone la condanna. Tuttavia non esclude, di per sé, la valutazione della domanda civile della parte offesa.
art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001
"con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita"
L'ordine di demolizione può essere disposto dal giudice penale solo in presenza di sentenza di condanna per il reato edilizio; la formula va interpretata restrittivamente e non si estende al proscioglimento per particolare tenuità del fatto.
È il reato edilizio cui si collega l'ordine giudiziale di demolizione previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001.
art. 41 d.lgs. 380/2001
Norma richiamata nel motivo come parte del quadro normativo edilizio contestato; nel testo della decisione non emerge un'autonoma ratio decidendi su tale disposizione.
Norma richiamata nel motivo per la componente paesaggistica dell'intervento; il Collegio distingue l'ordine di demolizione dal diverso ordine di ripristino dello stato dei luoghi previsto da questa disciplina.
art. 181, comma 2, d.lgs. 42/2004
L'ordine di ripristino dello stato dei luoghi è autonomo rispetto all'ordine di demolizione e, nel caso concreto, la Corte interpreta la sentenza d'appello come implicita revoca di tale ordine.
Quando i motivi accolti non sono personali ma attengono alla posizione sostanziale comune, gli effetti favorevoli dell'annullamento si estendono anche al coimputato non ricorrente.
art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001
La sanzione demolitoria, pur essendo qualificata come accessoria/amministrativa, resta rimessa al giudice solo nei casi previsti dalla legge e, in difetto di condanna, è sottratta alla sua competenza.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 presuppone una sentenza di condanna per il reato edilizio; non può essere disposto quando il giudice proscioglie l'imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., perché tale proscioglimento non è equiparabile alla condanna.
- In materia edilizia e paesaggistica, l'ordine di demolizione e l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi sono provvedimenti distinti e autonomi, fondati su rationes diverse e non automaticamente coincidenti; la conferma di uno non implica necessariamente la conferma dell'altro.
- La particolare tenuità del fatto non preclude, di per sé, la decisione sulla domanda civile proposta dalla parte civile: il giudice deve comunque pronunciarsi su risarcimento e spese processuali, se il fatto accertato è idoneo a fondare la responsabilità civile.
- Quando il motivo accolto riguarda una questione non personale e comune a più coimputati, l'annullamento si estende anche al non ricorrente ai sensi dell'art. 587, comma 1, c.p.p.
- Nel giudizio di legittimità, le sanzioni aventi natura pregiudizievole e applicabili solo in presenza di specifici presupposti legali devono essere interpretate restrittivamente, senza estendere oltre il testo normativo la nozione di "sentenza di condanna".
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