Cassazione Civile, Ordinanza n. 19478/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società di persone e, per trasparenza, due avvisi nei confronti dei soci, recuperando a tassazione maggiori redditi societari per l'anno 1991 e irrogando ai soci la sanzione per infedele dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 600/1973, allora vigente. Il contribuente aveva impugnato il proprio avviso sostenendo, in sostanza, che il socio dichiara sulla base di quanto attesta la società e che, quindi, l'effetto dell'accertamento avrebbe dovuto limitarsi alla rettifica del reddito, senza possibilità di applicare la sanzione pecuniaria per infedele dichiarazione. La CTR del Veneto aveva accolto l'appello solo sul punto sanzionatorio, ritenendo non adeguatamente motivato l'avviso e riferito a osservazioni concernenti l'ILOR della società, non alla posizione del socio. L'Agenzia ha impugnato tale decisione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.P.R. 600/1973, sostenendo che il socio di società di persone che omette di dichiarare, nella propria dichiarazione IRPEF, la quota di reddito societario rettificata dall'Ufficio incorre nella sanzione per dichiarazione infedele, anche se socio accomandante e anche se estraneo all'amministrazione della società.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente insussistente un litisconsorzio necessario ostativo alla decisione, poiché sulla legittimità dell'accertamento societario si era formato giudicato e i soci avevano partecipato a quel giudizio. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che il motivo era fondato: il reddito di partecipazione del socio di società di persone è reddito proprio del contribuente e, se non dichiarato per la parte di spettanza, comporta non solo il pagamento della maggiore imposta ma anche la sanzione per infedele dichiarazione ex art. 46 d.P.R. 600/1973. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini del presente giudizio, il richiamo alla cessazione della materia del contendere relativo a un diverso anno d'imposta e a una diversa posizione. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
Il reddito della società di persone è imputato ai soci per trasparenza, incidendo direttamente sulla loro posizione fiscale.
ratione temporis applicabile
La mancata indicazione nella dichiarazione del socio della quota di reddito societario accertata integra infedele dichiarazione e legittima l'irrogazione della sanzione pecuniaria.
Richiamato nel pregresso iter della causa come vizio di omessa pronuncia, già oggetto di precedente intervento della Cassazione.
art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Richiamato per affermare che anche il socio accomandante può verificare l'ammontare degli utili imputabili in proporzione alla quota di partecipazione.
Non espressamente applicato, ma la decisione presuppone che la pretesa sanzionatoria discenda dalla dichiarazione infedele del socio in relazione al reddito imputato per trasparenza.
Massime di principio
- Il reddito di partecipazione del socio di società di persone costituisce reddito proprio del socio e, per l'IRPEF, gli è imputato per trasparenza in proporzione alla quota di partecipazione.
- Se il socio omette di dichiarare la quota di reddito societario risultante da rettifica dell'Amministrazione finanziaria, oltre alla maggiore imposta è legittima l'irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione prevista dalla disciplina ratione temporis applicabile.
- La qualità di socio accomandante e la sua estraneità alla gestione della società non escludono la responsabilità per infedele dichiarazione, poiché il socio resta tenuto a verificare l'effettivo ammontare degli utili a lui imputabili.
- Il giudicato formatosi sulla legittimità dell'accertamento societario impedisce di rimettere in discussione, nei giudizi relativi ai soci, il presupposto fiscale già definitivamente accertato.
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