Cassazione Civile, Ordinanza n. 07012/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'impresa sosteneva di avere eseguito, negli anni 2004 e 2005, lavori in favore di un Comune senza che gli incarichi fossero stati formalizzati con contratti di appalto scritti. Agiva in via principale contro gli amministratori e funzionari che avevano di volta in volta conferito gli incarichi, invocando la responsabilità prevista dalla normativa sugli affidamenti irregolari della P.A.; in subordine, proponeva azione di indebito arricchimento nei confronti del Comune. In appello lamentava: 1) che la Corte territoriale non avesse considerato un giudicato interno formatosi sull'accertamento dell'effettiva esecuzione dei lavori; 2) che fosse errata la dichiarazione di inammissibilità, per novità, della domanda di condanna del Comune al pagamento di una ulteriore somma relativa a un ordine di servizio; 3) che fosse erronea la declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà, sostenendo che l'azione era stata proposta in via gradata e che il simultaneus processus fosse ammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la statuizione del primo giudice sulla responsabilità degli amministratori e funzionari era stata comunque impugnata e quindi non si era formato alcun giudicato interno sul punto dell'esecuzione dei lavori. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza d'appello: la Corte territoriale aveva negato l'azione di arricchimento senza causa verso il Comune non per ragioni di mera forma processuale, ma perché l'azione ex art. 2041 c.c. era preclusa dalla sua sussidiarietà, essendo astrattamente esperibile l'azione diretta nei confronti degli amministratori e funzionari ai sensi della normativa speciale sugli affidamenti degli enti locali. Il secondo motivo è stato assorbito, poiché la censura sulla somma di euro 5.650,00 riguardava la medesima domanda di arricchimento già respinta con statuizione non validamente censurata. È stato quindi assorbito anche il ricorso incidentale condizionato. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione diretta contro amministratori e funzionari dell'ente locale per incarichi non formalizzati; la sua esperibilità esclude, in presenza dei relativi presupposti, il ricorso all'azione di arricchimento senza causa per difetto di sussidiarietà.
l. n. 144 del 1989
legge di conversione del d.l. n. 66 del 1989, richiamata quale fonte della disciplina speciale.
art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000
indicato come norma in cui è poi confluita la disciplina speciale sugli impegni di spesa e sugli affidamenti degli enti locali.
azione generale di arricchimento senza causa, ritenuta non esperibile quando il danneggiato abbia a disposizione un'altra azione tipica contro soggetti determinati.
norma sulla sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa; la Corte la interpreta nel senso che l'azione è preclusa se esiste un rimedio alternativo concretamente esperibile.
richiamato nel motivo sul giudicato interno; la Corte ribadisce che il giudicato si forma solo su capi autonomi non impugnati.
richiamato nel motivo sul giudicato interno e sull'acquiescenza delle domande o eccezioni non riproposte.
richiamato per la questione della novità della domanda di condanna al pagamento di una ulteriore somma in appello.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di integrità del contraddittorio.
art. 3 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato insieme alle norme processuali sul contraddittorio.
art. 24 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in relazione al diritto di difesa.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato per il contenuto dell'atto di citazione e la vocatio in ius.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di notificazioni.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato per la notificazione dell'impugnazione.
indicato come norma processuale generale per la proposizione dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi e decisori della sentenza non impugnati; non si forma su meri passaggi argomentativi o su singoli accertamenti di fatto che siano parte integrante di un capo unitario.
- Quando una domanda è proposta in via principale contro soggetti determinati e in subordine ex art. 2041 c.c. contro l'ente, l'azione di arricchimento senza causa è preclusa se il creditore dispone di un'azione tipica alternativa concretamente esperibile, perché difetta il requisito della sussidiarietà.
- In cassazione è inammissibile il motivo che non censuri la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata, anche se prospetta questioni astrattamente rilevanti sul medesimo tema.
- La deduzione di novità di una domanda in appello va valutata rispetto al petitum e alla causa petendi effettivamente già introdotti in primo grado; se la pretesa attiene alla medesima domanda già proposta e cambia solo nel quantum, la questione resta comunque assorbita se la statuizione principale che la sorregge non viene validamente censurata.
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