Cassazione Civile, Ordinanza n. 07579/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un contribuente persona fisica un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008, rideterminando in via sintetica il reddito complessivo sulla base dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, con applicazione di maggiori imposte, interessi e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l’atto e la CTP aveva annullato l’accertamento; la CTR aveva confermato l’annullamento. In cassazione l’Ufficio ha dedotto due censure: primo, violazione di legge per avere la CTR fatto applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 69/1989, norma ritenuta dall’Ufficio non più vigente e comunque estranea al caso, oltre che per avere richiamato indebiti profili relativi a coefficienti presuntivi e ad una motivazione/contraddittorio non richiesti dall’accertamento sintetico; secondo, nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., poiché la CTR aveva annullato l’avviso per difetto di motivazione e mancata adeguata replica alle deduzioni del contribuente, tema che l’Ufficio assumeva non essere stato oggetto del ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso. Ha chiarito che, nell’accertamento sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, non trova applicazione l’art. 12 del d.l. n. 69/1989, richiamato invece dalla CTR, trattandosi di norma abrogata per il periodo d’imposta considerato. Ha inoltre affermato che, per tale tipo di accertamento, non è necessario che l’Amministrazione instauri un contraddittorio preventivo mediante questionario, né che l’eventuale mancata risposta del contribuente o dell’Ufficio al questionario incida sulla validità o completezza della motivazione dell’atto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la CTR aveva posto a base della decisione una circostanza non dedotta nel ricorso introduttivo, integrando così violazione dell’art. 112 c.p.c. per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplina l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche; la Corte ne ribadisce l’applicazione ratione temporis e il fatto che l’atto è valido se fondato sui presupposti legali, senza necessità di un previo questionario obbligatorio.
art. 12, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154
norma richiamata dalla CTR in modo erroneo; per la Corte era già stata abrogata e non poteva fondare l’annullamento dell’avviso nel periodo d’imposta in causa.
art. 3, comma 179, l. 28 dicembre 1995, n. 549
ha abrogato, con efficacia per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1995, il sistema dei coefficienti presuntivi di cui all’art. 12 del d.l. n. 69/1989.
art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
il questionario è qualificato come facoltà dell’Amministrazione e non come presupposto necessario dell’accertamento sintetico.
richiamato dall’Ufficio nel motivo, in relazione alla distribuzione dell’onere probatorio nel procedimento di accertamento.
richiamato dall’Ufficio nel motivo, in relazione alla prova presuntiva e alla ricostruzione induttiva del reddito.
la CTR ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ponendo a fondamento della decisione una contestazione non dedotta dal contribuente.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
indicano il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
fondamento processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione deve verificare i presupposti normativi dell’accertamento, ma non ha l’obbligo di attivare un previo contraddittorio istruttorio mediante questionario, essendo tale strumento una mera facoltà.
- La mancata risposta dell’Ufficio o la mancata instaurazione di una interlocuzione preventiva con il contribuente non determina, di per sé, la nullità o l’illegittimità dell’accertamento sintetico, in assenza di una previsione normativa espressa.
- Non è consentito al giudice tributario annullare l’atto impositivo per un vizio non dedotto nel ricorso introduttivo; la decisione che si fondi su una contestazione diversa da quella proposta integra ultrapetizione e viola l’art. 112 c.p.c.
- Una norma abrogata non può essere utilizzata per valutare la legittimità di un accertamento relativo a un periodo d’imposta successivo alla sua cessazione di efficacia.
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