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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24896/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro coinvolto in una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima. Il lavoratore aveva chiesto, con decreto ingiuntivo, il pagamento delle retribuzioni maturate dal luglio 2018 al dicembre 2020, assumendo che, dopo l'accertamento giudiziale della nullità della cessione e la richiesta di riammissione in servizio inviata via PEC il 22 luglio 2019, la società cedente fosse rimasta inadempiente nel ripristino del rapporto. La società aveva proposto opposizione al decreto, ma il Tribunale l'aveva rigettata. In appello, la Corte territoriale aveva invece revocato il decreto ingiuntivo solo in parte, riconoscendo le retribuzioni dal 22 luglio 2019 al 31 dicembre 2020 e negandole per il periodo anteriore alla messa in mora. In cassazione la società ha articolato sette motivi: (1) violazione del giudicato, sostenendo che sulla pretesa retributiva si fosse già formato un giudicato negativo nel precedente giudizio sulla cessione; (2) e (3) contestazione della natura retributiva delle somme e della validità della messa in mora del datore, assumendo che il credito fosse risarcitorio e che l'offerta di prestazione fosse inefficace perché il lavoratore era alle dipendenze del cessionario; (4) deduzione che le retribuzioni del cessionario dovessero essere detratte e omesso esame di fatti decisivi; (5) invocazione dell'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dal cessionario, con richiamo alla disciplina dell'interposizione e dell'adempimento del terzo; (6) censura per asserita applicazione, in sostanza, di una misura coercitiva assimilabile all'astreinte ex art. 614-bis c.p.c.; (7) contestazione dell'obbligo retributivo nei periodi di sospensione per malattia o infortunio e dell'irrilevanza delle vicende del rapporto con il cessionario. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato perché i due giudizi avevano diversa causa petendi e il secondo presupponeva fatti sopravvenuti (mora del datore e mancato ripristino del rapporto). Ha poi ribadito che, nella cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima o inopponibile, esistono due rapporti: uno ricostituito de iure con il cedente e uno di fatto con il cessionario, rilevante solo ex art. 2126 c.c.; perciò il lavoratore può pretendere le retribuzioni dal cedente per effetto della mora credendi, senza che quanto percepito dal cessionario sia detraibile come aliunde perceptum, perché il cessionario adempie un proprio debito e non un debito altrui. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'adempimento del terzo e della disciplina dell'appalto illecito, e ha chiarito che non vi è applicazione dell'astreinte, poiché il credito retributivo nasce dal normale rapporto di lavoro e non dalla sentenza. Infine ha affermato che, una volta costituito in mora il datore di lavoro, il rischio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al lavoratore grava sul datore, rendendo irrilevanti le vicende del rapporto di fatto con il cessionario. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dal 22 luglio 2019 al 31 dicembre 2020, già riconosciuto dalla Corte d'appello, e ha ritenuto corretta l'esclusione delle somme anteriori alla messa in mora. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, disponendone la distrazione in favore dei difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Non ha applicato le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. perché l'esito non era conforme alla proposta di definizione accelerata sul primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato copre dedotto e deducibile solo rispetto al medesimo oggetto; non si estende a domande con diversa causa petendi e fondate su fatti sopravvenuti.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per l'autorità del giudicato formale e sostanziale, esclusa nel caso concreto per diversità dei titoli azionati.

  • art. 2112 c.c.

    la dichiarazione di illegittimità o inopponibilità della cessione ricostituisce de iure il rapporto con il cedente, lasciando però rilevante il rapporto di fatto con il cessionario solo nei limiti dell'art. 2126 c.c.

  • art. 1206 c.c.

    la messa in mora del datore si perfeziona con l'offerta della prestazione; dal momento della mora il rischio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al lavoratore grava sul datore.

  • art. 1207 c.c.

    una volta costituito in mora il creditore-datore, il rischio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore-lavoratore resta a carico del datore.

  • art. 1208 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di validità dell'offerta, ma la Corte ha ritenuto irrilevanti le contestazioni perché la mora del datore rendeva dovute le retribuzioni.

  • art. 1217 c.c.

    richiamato in tema di costituzione in mora del creditore; la Corte ne ha valorizzato gli effetti sul sorgere dell'obbligo retributivo.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ricondotto il caso all'obbligo retributivo interno al rapporto, non a un risarcimento da inadempimento.

  • art. 1223 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere una natura risarcitoria; la Corte ha escluso tale qualificazione del credito.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché l'aliunde perceptum non si applica alle retribuzioni dovute dal cedente in un autonomo rapporto ricostituito.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per definire il rapporto di lavoro subordinato nel quale sorge il credito retributivo.

  • art. 2099 c.c.

    richiamato per la disciplina della retribuzione quale obbligazione corrispettiva del datore nel rapporto di lavoro.

  • art. 2105 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; non ha assunto rilievo decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 2126 c.c.

    il rapporto di fatto con il cessionario è giuridicamente rilevante solo nei limiti del lavoro di fatto, senza incidere sul distinto credito retributivo verso il cedente.

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    la disciplina della solidarietà appaltatore-committente è stata ritenuta non applicabile alla diversa fattispecie della cessione illegittima di ramo d'azienda.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    la regola sull'efficacia satisfattiva del pagamento nell'interposizione illecita è stata ritenuta non estensibile alla cessione di ramo d'azienda illegittima.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015

    richiamato unitamente alla disciplina dell'interposizione; la Corte ne ha escluso l'applicazione al caso concreto.

  • art. 1180 c.c.

    l'adempimento del terzo non opera quando il cessionario paga una retribuzione dovuta per un proprio rapporto di fatto, non per il debito del cedente.

  • art. 2036 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; non ritenuto applicabile ai pagamenti del cessionario, qualificati come adempimento di un proprio debito.

  • art. 1676 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto estraneo alla fattispecie concreta.

  • art. 614-bis c.p.c.

    la Corte ha escluso che il credito retributivo riconosciuto al lavoratore costituisca una misura coercitiva accessoria assimilabile all'astreinte, essendo un'obbligazione principale del rapporto di lavoro.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel settimo motivo in tema di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto comunque irrilevanti le circostanze dedotte.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato nel settimo motivo in tema di prova e acquisizione documentale; la Corte ha escluso rilevanza dell'istruttoria richiesta.

  • art. 213 c.p.c.

    richiamato nel settimo motivo; la Corte ha reputato irrilevante la documentazione relativa a malattia/infortunio del rapporto con il cessionario.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    non applicati perché l'esito della decisione non era conforme alla proposta di definizione accelerata sul primo motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata del consigliere delegato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente per prospettare disparità di trattamento e questioni di legittimità costituzionale, ma la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 36 Cost.

    invocato per sostenere la natura risarcitoria del credito e la pretesa irragionevolezza del sistema; la Corte ha confermato la natura retributiva delle somme dovute.

  • art. 41 Cost.

    richiamato nel sesto motivo, senza accoglimento.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel sesto motivo, senza rilievo decisivo.

Massime di principio

  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo rispetto al medesimo petitum e alla medesima causa petendi; non preclude una nuova domanda fondata su fatti sopravvenuti che non potevano essere dedotti nel giudizio precedente.
  • Nel caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima o inopponibile, il rapporto di lavoro si considera ricostituito de iure con il cedente; se il lavoratore continua di fatto a prestare attività presso il cessionario, si configura un distinto rapporto di fatto rilevante soltanto nei limiti dell'art. 2126 c.c.
  • Le retribuzioni dovute dal cedente dopo la costituzione in mora non hanno natura risarcitoria ma retributiva, essendo espressione del normale sinallagma del rapporto di lavoro ricostituito.
  • Le somme percepite dal lavoratore dal cessionario nel diverso rapporto di fatto non sono detraibili dal credito verso il cedente come aliunde perceptum, perché non estinguono un debito altrui ma remunerano un autonomo rapporto.
  • La disciplina dell'adempimento del terzo e quella prevista per l'interposizione illecita o per l'appalto non genuino non sono estensibili alla cessione di ramo d'azienda illegittima, quando il cessionario sia tenuto a corrispondere un proprio debito retributivo.
  • Una volta costituito in mora il datore di lavoro, il rischio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al lavoratore grava sul datore; pertanto, vicende come malattia, infortunio o sospensioni riferite al rapporto di fatto con il cessionario non incidono sul diritto alle retribuzioni dovute dal cedente.
  • Il credito retributivo del lavoratore non va confuso con una misura coercitiva indiretta: non si tratta di una somma accessoria a una condanna a un facere infungibile, ma dell'obbligazione principale del datore nel rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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