Cassazione Civile, Ordinanza n. 28938/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un professionista due avvisi di accertamento per le annualità 2004 e 2005, fondati su indagini bancarie, rettificando i redditi dichiarati e recuperando a tassazione maggiori IVA e imposte dirette. Dopo il giudizio di merito sugli accertamenti, veniva notificata una cartella di pagamento per sanzioni conseguenti alla sentenza di appello, oltre aggio e spese. Il contribuente impugnava la cartella sostenendo l'erroneità degli importi richiesti; la CTR accoglieva l'appello del contribuente ritenendo non corretta la corrispondenza tra cartella e decisione di merito. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 68 D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 19 D.Lgs. n. 472/1997, assumendo che la CTR avesse indebitamente confrontato la cartella con la sentenza di primo grado invece che con quella di appello, nonostante le specifiche deduzioni dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nelle more, la precedente sentenza di appello su cui la cartella si fondava era stata cassata con rinvio da altra ordinanza della Suprema Corte, con conseguente venir meno del titolo posto a base della cartella impugnata nel presente giudizio. Per tale ragione è stata esclusa la possibilità di esaminare nel merito la censura dell'Agenzia. L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
È evocato dall'Agenzia come norma che disciplina la motivazione degli atti tributari, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del ricorso.
art. 68 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato quale disciplina degli effetti della sentenza e dei versamenti in pendenza di giudizio, senza una valutazione di merito per la sopravvenuta carenza del titolo.
art. 19 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È invocato in relazione alle sanzioni tributarie; la Corte non si pronuncia sul suo contenuto applicativo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione all'Agenzia delle Entrate, richiamando il principio per cui l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento è fondata su una sentenza presupposta che sia successivamente cassata, viene meno il titolo su cui l'atto esecutivo o di riscossione si regge, con conseguente impossibilità di mantenerne ferma la pretesa in quel giudizio.
- La sopravvenuta caducazione del provvedimento costituente presupposto della cartella può determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione che l'ha annullata, poiché difetta l'oggetto utile della controversia così come strutturata.
- Nei giudizi di legittimità tributari, la censura sulla corrispondenza tra cartella e titolo presupposto va valutata alla luce dell'effettivo provvedimento posto a base della riscossione; il richiamo a una decisione diversa o di diverso grado non è decisivo se nel frattempo il titolo originario è venuto meno.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o inammissibile, in ragione della prenotazione a debito.
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