Cassazione Penale, Ordinanza n. 31639/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato ritenuto responsabile in primo e secondo grado del reato di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nella fattispecie di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada, per un fatto commesso il 9 maggio 2019. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) erronea qualificazione del fatto per asserita mancanza degli elementi costitutivi del reato; 2) violazione di legge processuale per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p.; 3) violazione di legge penale per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; 4) violazione dell'art. 133 c.p. e mancata adeguata motivazione sulla pena, oltre al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generico il primo motivo; infondato il secondo, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, non sussiste l'obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore; manifestamente infondato il terzo, perché per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi il regime di sospensione della prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017, sicché alla data della sentenza di appello il termine non era decorso; infondato o inammissibile l'ultimo motivo, poiché la motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche era congrua, e la richiesta di sospensione condizionale era nuova in cassazione perché non proposta in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, cod. strada
Norma incriminatrice ritenuta integrata nei fatti accertati nei giudizi di merito; il ricorso non ha scalfito l'affermazione di responsabilità.
L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non è dovuto in caso di rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento.
art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p.
Nel regime transitorio applicabile ai fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continua a operare la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017.
Per la determinazione della pena e per il diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente, senza dover esaminare tutti i parametri in modo analitico.
In cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso concreto.
Concorre a precludere la proposizione in cassazione di questioni nuove non devolute al giudice di appello.
Richiamato come termine processuale rilevante per il calcolo della sospensione della prescrizione nel regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
Ha introdotto il regime di sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019.
legge 27 novembre 2021, n. 134, art. 2, comma 1, lett. a)
Non esclude, per i fatti ricompresi nel periodo transitorio, l'applicazione della sospensione della prescrizione già prevista dalla legge Orlando.
Massime di principio
- In caso di rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento, non è necessario l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, perché tale garanzia è funzionale allo svolgimento dell'atto e non opera quando l'atto non viene eseguito per rifiuto dell'interessato.
- Per i reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, con conseguente necessità di computare il relativo periodo ai fini del maturare della causa estintiva.
- Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito può fondare la decisione anche su un solo elemento dell'art. 133 c.p. ritenuto prevalente, purché la motivazione sia non illogica e sufficiente.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che sollecita una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, quando la pena sia stata determinata entro limiti non arbitrari e sorretta da motivazione congrua.
- È inammissibile in cassazione la deduzione di questioni non prospettate in appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima; la sospensione condizionale della pena, se non devoluta al giudice di merito, non può essere introdotta per la prima volta nel ricorso per cassazione.
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