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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31543/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta responsabile del reato di evasione. Il difensore deduceva, con il primo motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla scriminante della forza maggiore e alla necessità di evitare un pericolo imminente per il figlio; con il secondo, la carenza e illogicità della motivazione sulla responsabilità penale per evasione. Con il terzo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché, pur prospettando vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e riproponevano censure già disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua. Il terzo motivo è stato dichiarato aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata sul punto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché aspecifica, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e diversa valutazione delle risultanze probatorie sotto la veste formale di vizi di motivazione.
  • Le censure che ripropongono questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito sono inammissibili se non si confrontano in modo puntuale con la motivazione impugnata.
  • La deduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza di merito, altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile.
  • La doglianza relativa alla scriminante della forza maggiore o alla necessità di evitare un pericolo imminente non può essere accolta in cassazione quando richiede una rivalutazione del compendio probatorio anziché un vero sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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