Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31546/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che il ricorso, limitandosi a invocare in astratto l'art. 129 c.p.p., non individuava la concreta causa di proscioglimento asseritamente pretermessa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di quattro imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 3 ottobre 2024. Con unico motivo, la difesa ha dedotto un vizio di motivazione per la mancata verifica, da parte del giudice di merito, di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non indicava quale specifica causa di proscioglimento fosse stata indebitamente omessa dal giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione di un vizio per omessa verifica ex art. 129 c.p.p. richiede l'indicazione specifica della causa di proscioglimento che si assume trascurata; una censura generica è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che lamenti la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., il ricorrente deve indicare in modo puntuale la causa di proscioglimento asseritamente evidente e non rilevata dal giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a dedurre in modo astratto l'omessa verifica delle cause di non punibilità senza individuare quale specifica causa avrebbe dovuto essere pronunciata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.