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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31549/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dalla motivazione emerge che la doglianza era priva di specificità, poiché non individuava la causa di proscioglimento asseritamente trascurata dal giudice di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del 24 ottobre 2024 deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione per la mancata verifica, da parte del giudice di merito, dell'applicazione di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la difesa non ha indicato quale specifica causa di proscioglimento sarebbe stata indebitamente omessa, rendendo la censura generica e non scrutinabile.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama il dovere del giudice di verificare l'eventuale ricorrenza di cause di proscioglimento o di non punibilità; tuttavia la deduzione difensiva deve essere specifica e indicare quale causa concreta sia stata omessa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che invochi l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile se non indica puntualmente quale causa di proscioglimento o di non punibilità sarebbe stata trascurata dal giudice di merito.
  • La censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. deve essere specifica e autosufficiente: non basta un riferimento astratto al dovere di immediata declaratoria delle cause di non punibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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