Cassazione Penale, Ordinanza n. 31551/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata effettuata alcuna riforma della decisione di merito, che resta ferma quanto al riconoscimento della recidiva specifica e reiterata.
Esito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe affermato in modo apodittico la sussistenza della contestata recidiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non si confrontava con la reale motivazione della decisione impugnata, la quale aveva ritenuto sussistente la recidiva specifica e reiterata valorizzando i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, ritenuti espressivi di una marcata capacità a delinquere.
Norme richiamate
recidiva specifica e reiterata
sussistente la recidiva specifica e reiterata
La recidiva è stata ritenuta correttamente motivata in presenza di numerosi precedenti penali, anche specifici, indicativi di una marcata क्षमता a delinquere; il ricorso che non si confronti con tale motivazione è inammissibile.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso viene applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per vizio di motivazione che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una critica generica o assertiva.
- La recidiva specifica e reiterata può essere motivatamente affermata valorizzando i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, quando essi siano indice di una marcata capacità a delinquere.
- Nel giudizio di legittimità, la mera deduzione di apoditticità della motivazione è insufficiente se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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