Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31544/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è dipesa dalla natura meramente rivalutativa delle censure sui fatti e dalla aspecificità dei motivi relativi alle attenuanti generiche e al reato continuato, già adeguatamente esaminati dalla Corte di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo: 1) contraddittorietà e mancanza di motivazione in relazione alle condotte contestate ai capi A) e B); 2) carenza di motivazione rispetto al secondo motivo di appello; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche e vizio di motivazione sul punto; 4) mancata applicazione della disciplina del reato continuato. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché, pur prospettati come vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato giudicato aspecifico, poiché non si confrontava adeguatamente con la decisione di appello; in ogni caso la Corte territoriale aveva escluso le attenuanti generiche con motivazione congrua, valorizzando la gravità delle condotte e l'assenza di elementi positivi. Anche il quarto motivo è stato ritenuto aspecifico, perché riproponeva una censura già disattesa in appello con motivazione logica e congrua circa la mancata prova della medesimezza del disegno criminoso.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua che valorizzi la gravità delle condotte e l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.

  • art. 81 c.p.

    La disciplina del reato continuato richiede la prova della medesimezza del disegno criminoso; in mancanza di tale prova la relativa richiesta può essere respinta con motivazione logica e congrua.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente dedotte come vizi di motivazione, si risolvano in una richiesta di diversa valutazione del compendio probatorio.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono aspecifici o non consentiti in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito probatorio sotto la veste formale del vizio di motivazione: la censura è inammissibile se mira solo a una lettura alternativa delle risultanze processuali.
  • Un motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata o si limita a riproporre questioni già disattese in appello senza indicare reali lacune logiche o giuridiche.
  • Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice evidenzi, con motivazione non apparente e non illogica, la gravità delle condotte e l'assenza di elementi favorevoli all'imputato.
  • La concessione del reato continuato richiede la dimostrazione della medesimezza del disegno criminoso; se tale prova manca, il diniego è legittimo ed è sufficiente una motivazione coerente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.