Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26776/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia riguarda la cessazione di un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo. La società locatrice aveva intimato licenza per finita locazione e chiesto la convalida del rilascio, sostenendo di avere tempestivamente comunicato la disdetta del contratto in scadenza al 31/03/2012 mediante raccomandata contenente la relativa lettera. La conduttrice contestava che in quella raccomandata fosse contenuta la disdetta, affermando invece che la busta conteneva solo la risposta a una precedente proposta transattiva e che la disdetta sarebbe stata inviata con altra raccomandata, giunta fuori termine. Dopo un primo rigetto in Tribunale e un primo giudizio di appello favorevole alla locatrice, la Cassazione aveva già cassato con rinvio la sentenza d'appello per consentire l'assunzione della prova contraria richiesta dalla conduttrice. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello, espletata la prova testimoniale, ha ritenuto il quadro probatorio insanabilmente contrastante e ha concluso che la locatrice non avesse dimostrato l'invio tempestivo della disdetta, con rinnovo del contratto per ulteriori sei anni. Il ricorso per cassazione della locatrice ha dedotto due motivi: erronea valutazione delle prove testimoniali e violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe compiuto una valutazione meramente numerica e avrebbe applicato in modo scorretto il principio dell'onere probatorio, nonostante la prova piena offerta dalla ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero, in realtà, la valutazione di merito delle prove testimoniali e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di rinvio, attività insindacabili in sede di legittimità salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, qui non adeguatamente indicato. Ha inoltre osservato che la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non era configurata in termini corretti, poiché non risultava alcun erroneo criterio di riparto dell'onere della prova, ma solo una contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel precedente giudizio di legittimità tra i motivi di ricorso, in tema di limiti alle prove in appello.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato nei precedenti motivi relativi all'ammissione della prova testimoniale nel rito locatizio/lavoristico richiamato nel testo.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla deduzione della prova testimoniale.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo nei limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non come mera critica alla ricostruzione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte precisa che non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito istruttorio.

  • art. 253 c.p.c.

    Richiamato nei motivi del precedente ricorso per cassazione in tema di prova testimoniale.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi ai poteri istruttori e all'ammissione della prova contraria.

  • art. 224 c.p.c.

    Richiamato nel precedente giudizio quale norma sulla prova testimoniale/consulenza, senza specifica elaborazione nella decisione in commento.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo concernente la motivazione della sentenza e la verifica del contenuto della raccomandata.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte chiarisce che il vizio motivazionale è deducibile, per il testo applicabile ratione temporis, solo nei limiti del nuovo n. 5: omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove o la conclusione tratta dal materiale istruttorio.

  • artt. 27 e 28 l. n. 392/1978

    Richiamati per la disciplina della disdetta e del rinnovo della locazione ad uso diverso dall'abitativo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, della credibilità delle deposizioni e del peso delle risultanze istruttorie appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
  • Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare una motivazione insufficiente o una cattiva valutazione di singole prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice di merito abbia invertito il riparto dell'onere della prova tra attore e convenuto; non quando la parte ricorrente contesti l'apprezzamento delle prove o la conclusione raggiunta sul fatto controverso.
  • Quando la prova di un fatto decisivo resta in stato di insanabile contrasto tra testimonianze equivalenti e non si riesce a stabilire quale versione sia attendibile, opera la regola di giudizio sull'onere della prova a sfavore della parte onerata della dimostrazione del fatto costitutivo.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile trasformare la denuncia di violazioni processuali o motivazionali in una richiesta di riesame del merito probatorio della causa.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProve
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.