Cassazione Civile, Ordinanza n. 15316/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA per l’anno 2007 emesso nei confronti di una società. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto ritenendo fondata la doglianza preliminare della contribuente sulla durata della verifica oltre i trenta giorni previsti dall’art. 12, comma 5, della L. n. 212 del 2000. In appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate, la commissione tributaria regionale ha riformato la decisione e ha confermato integralmente le riprese. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione di norme processuali e sostanziali per non avere la CTR accolto l’eccezione di tardività dell’appello dell’Agenzia e per avere ritenuto tempestiva la notifica senza adeguata prova della data di spedizione; con il secondo ha lamentato la violazione di legge per non avere il giudice d’appello considerato il disconoscimento della conformità all’originale dell’avviso di ricevimento prodotto dall’Agenzia; con il terzo ha denunciato motivazione apparente. La contribuente ha sostenuto che, essendo la sentenza di primo grado non notificata e depositata il 21.11.2011, il termine semestrale per impugnare spirava il 21.5.2012, mentre l’unica data certa risultante dall’avviso di ricevimento era quella del perfezionamento della notifica del 22.5.2012, dunque oltre termine.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di tardività dell’appello dell’Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel processo tributario, la tempestività della notifica eseguita a mezzo posta richiede che, al momento della costituzione, sia depositato l’avviso di ricevimento con indicazione certa della data di spedizione, risultante da stampigliatura meccanografica o timbro datario postale; in mancanza, la mera scritturazione manuale della data non è sufficiente, salvo che la ricezione del plico sia certificata come avvenuta entro il termine di impugnazione. Nel caso concreto, dagli atti non risultava la prova certa della spedizione nei termini dell’appello dell’Agenzia, ma solo la data di perfezionamento della notifica del 22.5.2012, successiva al decorso del termine semestrale calcolato dal deposito della sentenza di primo grado. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza dell’improcedibilità dell’appello e del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l’appello dell’Agenzia. Le spese del grado di appello sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente secondo il dispositivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma invocata a sostegno del vizio processuale denunciato con il primo motivo di ricorso
richiamati per dedurre la violazione delle regole sulla formazione del giudicato, sul contenuto della sentenza e sui termini di impugnazione
art. 50 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione ai termini e alle modalità di proposizione dell’appello nel processo tributario
richiamato nel contesto della contestazione della conformità all’originale dell’avviso di ricevimento
richiamato con riguardo all’efficacia del giudicato derivante dal decorso del termine di impugnazione
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle censure processuali
art. 12, comma 5, L. n. 212 del 2000
richiamato come base della doglianza preliminare accolta in primo grado sulla durata della verifica fiscale
utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività della notifica dell’atto di appello eseguita direttamente a mezzo posta deve risultare da una prova idonea della data di spedizione; l’avviso di ricevimento è equipollente alla ricevuta di spedizione solo se reca una data asseverata dall’ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario.
- La mera indicazione manuale o dattilografica della data sull’avviso di ricevimento non è sufficiente a dimostrare la tempestività dell’impugnazione, salvo che la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale entro il termine di decadenza.
- Se la prova certa della spedizione tempestiva manca, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile e la sentenza di primo grado passa in giudicato.
- Quando il primo motivo di ricorso investe con successo la questione decisiva sulla tempestività dell’impugnazione, i motivi ulteriori restano assorbiti.
- La Corte di cassazione può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa sia definibile sulla base degli atti di causa.
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