Cassazione Penale, Sentenza n. 17637/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p. contestando: (i) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da un ufficiale di P.G. basate su una "fonte confidenziale" anonima e, conseguentemente, l'esito della perquisizione; (ii) l'utilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese all'immediatezza del fatto; (iii) la valutazione probatoria sulla provenienza del bene rinvenuto (fede nuziale); (iv) l'omessa decisione su una richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.; (v) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; (vi) il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; (vii) la sproporzione del trattamento sanzionatorio; (viii) l'omessa valutazione della richiesta di tutti i benefici di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o generici i vari motivi: ha confermato la legittimità dell'uso di informazioni confidenziali come stimolo investigativo e della successiva perquisizione basata anche su osservazioni de visu della P.G.; ha ritenuto non determinante, ai fini della condanna, eventuali dichiarazioni rese all'immediatezza; ha condiviso la valutazione di merito sulla provenienza furtiva dell'anello e la valutazione negativa circa la non abitualità della condotta ai fini dell'art. 131-bis, avendo la Corte d'appello considerato i precedenti e la revoca della sospensione condizionale come indici di capacità di reiterazione. In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le Ammende.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato per cui il ricorrente è stato condannato; utilizzata come capo di imputazione principale.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la causa di non punibilità richiede congiuntamente "offesa di particolare tenuità" e che il comportamento "non risulti abituale"; la presenza di precedenti e la revoca della sospensione condizionale sono stati ritenuti indice di abitualità, ostativi al riconoscimento della causa.
artt. 191 e 203 cod. proc. pen.
artt. 191 e 203 cod. proc. pen.
Richiamati nel quadro delle censure sull'inutilizzabilità di dichiarazioni e verbalizzazioni: la Corte ha ritenuto che le contestazioni fossero reiterazioni di doglianze già disattese dal giudice di merito e che le verbalizzazioni della P.G. fossero corrette.
Centrale nella censura relativa ai presupposti per l'utilizzo di informazioni confidenziali; la Corte ha ritenuto che le informazioni confidenziali avessero solo stimolato l'attività investigativa e che l'atto di perquisizione fosse fondato su acquisizioni ulteriori e de visu.
art. 41 r.d. 18/06/1931, n. 773
art. 41 r.d. 18/06/1931, n. 773
Richiamato per giustificare la possibilità per la polizia giudiziaria di compiere perquisizioni d'iniziativa sulla base di notizie confidenziali in specifici ambiti (es. sospetto di detenzione illecita di armi).
art. 103, d.P.R. 9/10/1990, n. 309
art. 103 d.P.R. 9/10/1990, n. 309
Evidenziato come norma che, nel settore stupefacenti, consente iniziative investigative sulla base di notizie confidenziali; utilizzata per sostenere la liceità di analoghe attività investigative.
art. 333, comma 3, cod. proc. pen.
art. 333, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere il divieto di utilizzazione probatoria delle denunce anonime dalla possibilità che tali denunce stimolino attività investigativa della P.G.; la Corte ha affermato che il divieto non si estende alle iniziative investigative.
art. 253, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che il sequestro del corpo del reato è un atto dovuto e non viene necessariamente invalidato dall'eventuale illegittimità della perquisizione che lo ha preceduto.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il riconoscimento o il diniego è questione di valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se congruamente motivato.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata nella richiesta difensiva di pronuncia assolutoria; la Corte ha ritenuto la domanda o comunque non decisiva rispetto al convincimento di responsabilità fondato sugli elementi probatori.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e varie pronunce)
Sez. U. n. 13681/2016; Sez. U. n. 25932/2008; altre ordinanze citate
La Corte ha richiamato orientamenti della Cassazione che consentono alle P.G. di utilizzare notizie confidenziali come stimolo investigativo e che precisano i limiti probatori di denunce anonime; ha altresì richiamato l'interpretazione che definisce quando si può ritenere abituale la condotta ai fini dell'art. 131-bis.
Massime di principio
- Una notizia da "fonte confidenziale" o anonima, pur essendo inutilizzabile come prova, può legittimamente stimolare l'attività investigativa della polizia giudiziaria e portare a perquisizioni se sussistono ulteriori elementi acquisiti de visu o con modalità investigative regolari.
- L'eventuale illegittimità formale di una perquisizione non consegue automaticamente all'invalidità del sequestro del corpo del reato: il sequestro ex art. 253 c.p.p. può essere considerato atto dovuto e valido se preceduto da fatti che giustificano il sequestro stesso.
- Il giudizio sulla responsabilità penale fondato su un insieme di elementi di fatto (circostanze del rinvenimento, occultamento del bene, riconoscimento dell'oggetto) è difficilmente sindacabile in Cassazione quando la motivazione di merito sia congrua e coerente.
- Ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis, il giudice richiede congiuntamente l'offesa di particolare tenuità e l'assenza di abitualità: precedenti penali e revoca di benefici possono legittimamente ostacolare il riconoscimento della tenuità.
- Le circostanze attenuanti generiche costituiscono valutazioni di merito soggette alla discrezionalità del giudice e non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione è congrua e non contraddittoria.
- Per contestare con successo in Cassazione l'utilizzabilità di acquisizioni investigative originate da fonti confidenziali, è necessario dimostrare vizi non già sulla mera origine della segnalazione ma sull'efficacia e sulla legittimità degli atti investigativi successivi che hanno determinato le prove.
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