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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17545/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino (14/09/2023) che aveva incrementato e confermato la pena per il reato di tentata frode in commercio e reati connessi (etichette «Barolo DOCG» per vini la cui vinificazione/invecchiamento sarebbero avvenuti fuori dall'area disciplinare). Le censure contestavano: 1) decorrenza della prescrizione (sostenevano che il termine dovesse decorrere dalla certificazione Valoritalia per ciascuna annata); 2) travisamento/insufficiente motivazione nella valutazione della prova (documenti, testimonianze, controlli Valoritalia); 3) omissione di una consulenza tecnica richiesta (art. 627 c.p.p.) sull'idoneità della cantina di Monforte; 4) errata interpretazione della fattispecie di frode in commercio rispetto all'illecito amministrativo previsto dall'art. 74 L. 238/2016; 5) (per il solo Attilio) mancanza di prove sul suo concorso nel reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che, ai fini della prescrizione, il dies a quo è individuato nell'ultimo atto idoneo diretto alla vendita (detenzione per la vendita), non nella sola certificazione; ha ritenuto adeguata, coerente e non contraddittoria la motivazione della Corte d'appello e del Tribunale, valorizzando testimonianze, accertamenti sui reflui e la documentazione a conforto della ricostruzione secondo cui la vinificazione/invecchiamento si svolgevano a Dogliani e non a Monforte; ha escluso la necessità di una perizia in appello alla luce del compendio probatorio disponibile; ha ritenuto inammissibile, per carenza di devoluzione in appello, la questione sul presunto conflitto con l'illecito amministrativo di cui all'art. 74 L. 238/2016 e, comunque, ha spiegato che la norma non esclude la rilevanza penale quando ricorra il dolo. Ha inoltre ritenuto provato il concorso di Attilio. Pertanto i ricorsi vengono respinti e rimangono confermate le pronunce di responsabilità di merito.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in combinato per la responsabilità per il reato commesso in concorso; utilizzato come riferimento normativo per la partecipazione al reato.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte lo applica per valutare la partecipazione dei due soci.

  • art. 515, comma 1 cod. pen.

    Norma-tipo della frode nell'esercizio del commercio; la Corte conferma che rientrano anche le ipotesi di prodotto diverso per origine/provenienza rispetto a quanto dichiarato.

  • art. 517-bis cod. pen.

    Aggravante prevista per il reato quando riguarda prodotti la cui denominazione d'origine è tutelata; applicata nel caso del Barolo DOCG.

  • art. 158 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: discussa dai ricorrenti; la Corte chiarisce che per il tentativo di frode in commercio il dies a quo coincide con l'ultimo atto idoneo diretto alla vendita (es. detenzione per la vendita).

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sulla pronuncia di non luogo all'accusa o assoluzione per non sussistenza del fatto: richiamata per ricostruire il percorso processuale (sentenza di primo grado parzialmente assorbita e in parte riformata).

  • d.P.R. 1 luglio 1980 (disciplinare di produzione Barolo)

    pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 gennaio 1981

    Il disciplinare delimita l'area e i requisiti per la produzione, vinificazione e invecchiamento del Barolo DOCG; la violazione di questi requisiti è centrale per l'accusa.

  • art. 3 del disciplinare

    Indica la zona delimitata per la produzione: la Corte lo usa per valutare la non conformità della vinificazione/invecchiamento rispetto alla zona autorizzata.

  • art. 627, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che consente la nomina di periti in appello; la Corte ritiene che la richiesta non fosse necessaria dato il compendio probatorio già acquisito.

  • art. 74, comma 2 legge 238/2016

    Disciplina l'illecito amministrativo per vini DO/IG non conformi al disciplinare; la Corte rileva che la questione non era stata devoluta in appello e, comunque, la norma non esclude la rilevanza penale ove ricorra il dolo.

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della motivazione e alla struttura dei motivi di ricorso; utilizzato per la critica formale dei ricorsi.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente rispetto ai limiti delle questioni deducibili in Cassazione e all'inammissibilità di questioni non svolte in appello.

Massime di principio

  • Per la frode in commercio (art. 515) il momento da cui decorre la prescrizione può essere l'ultimo atto idoneo diretto alla vendita (es. detenzione per la vendita), non necessariamente la certificazione amministrativa.
  • La certificazione da parte di un organismo terzo (es. Valoritalia) non esclude automaticamente la responsabilità penale quando sussistano elementi che dimostrino che vinificazione/invecchiamento sono avvenuti fuori dall'area disciplinare o che l'imputato aveva la consapevolezza della non conformità.
  • La distinzione tra illecito amministrativo e reato richiede valutazione del dolo: l'esistenza di un illecito amministrativo non esclude automaticamente la responsabilità penale se è provata la volontà di immettere sul mercato un prodotto indicato in modo fraudolento.
  • In casi con doppia pronuncia conforme (tribunale e corte d'appello concordi sulla condanna), è molto difficile ottenere il sindacato di legittimità sul fatto salvo specifiche e nuove deduzioni probatorie: la Cassazione controlla soprattutto la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
  • La richiesta di consulenza tecnica in appello è rilevante solo se la prova acquisita è manifestamente insufficiente e la perizia può incidere in modo decisivo; va motivata tempestivamente e con precisione sulle lacune che intende colmare.
  • Nel processo penale aziendale/familiare la partecipazione di soggetti diversi dal rappresentante legale può essere dimostrata anche per deduzione logica (ruoli operativi, testimonianze dei dipendenti, gestione comune), ma è necessario che la motivazione indichi elementi concreti che giustifichino l'attribuzione del concorso.

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