Cassazione Penale, Sentenza n. 17542/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Trieste che, in parziale riforma del primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità colposa di entrambi per un incidente frontale tra due automotrici tranviarie occorso il 16.8.2016: a entrambi veniva contestato di non aver rispettato lanterne semaforiche proiettanti luce rossa; allo Zetto veniva inoltre contestata l'immissione in linea senza l'"esplicito consenso" del Centro Radio previsto dall'ordine di servizio n.62 e la possibile eccessiva velocità in curva. In cassazione gli imputati deducevano, tra l'altro, omessa valutazione di una memoria difensiva, travisamento della prova (visibilità della lanterna e consenso del Centro Radio), incertezza sulle velocità rilevate e sull'affidabilità dei rilievi tecnici, eccessività di pena (per Zetto), difetto di nesso causale e mancata ammissione di una perizia d'ufficio (per Schivi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi: la memoria difensiva era stata adeguatamente considerata; le censure che chiedevano una diversa valutazione dei fatti erano inammissibili perché attengono alla valutazione di merito; la Corte territoriale aveva plausibilmente interpretato l'ordine di servizio n.62 ritenendo dovuto l'"esplicito consenso" prima dell'immissione della quarta vettura; gli accertamenti tecnici e le planimetrie consentivano di ritenere la lanterna B1/2 visibile da circa 29 metri e che, rispettando limiti di velocità e regole cautelari, Zetto avrebbe potuto frenare. Sulla responsabilità di Schivi la Cassazione conferma che il suo passaggio col semaforo rosso integra un contributo causale non escluso dalla condotta del coimputato. La Corte ha inoltre escluso rilevanza sulla presunta scadenza delle prove di frenatura, accertando documentalmente la regolarità tecnica delle vetture. Venivano confermate le statuizioni di merito: condanna di Zetto a 8 mesi di reclusione, di Schivi a 6 mesi (pena ridotta in appello), ripartizione della responsabilità civile 60% Zetto e 40% Schivi, condanna al ristoro delle spese; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, in solido, al rimborso delle spese della parte civile per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 450 cod. pen. (disastro ferroviario)
Il fatto è stato qualificato nel delitto previsto dall'art.450 c.p.; la Corte ha confermato la riqualificazione operata in primo grado e giudicato sussistente la responsabilità colposa degli imputati ai sensi di tale norma
Richiamato il principio di equivalenza delle cause: la Corte ha ritenuto applicabile la regola per affermare la responsabilità anche in presenza di condotte colpose alternative, salvo che non ricorra una causa esclusiva, il che non è emerso
art. 132 e art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La Corte ha ricordato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione è congrua se mostra l'applicazione dei criteri di tali articoli; pertanto il sindacato di legittimità sulla congruità della pena è limitato
Applicata la sospensione dei termini per la prescrizione a seguito della pandemia: la sospensione ha impedito che il reato si estinguesse per prescrizione prima della decisione di Cassazione
Ordine di servizio n.62 (Trieste Trasporti, 2008)
La quarta vettura inizierà a muoversi sulla linea solamente ad avvenuto esplicito consenso del Centro Radio
L'ordine di servizio è stato interpretato dalla Corte d'appello (confermata in Cassazione) come obbligo operativo: l'uscita della quarta vettura senza l'esplicito consenso ha costituito violazione della procedura e motivo di responsabilità per Zetto
Massime di principio
- La Cassazione non rivede i fatti: le censure che mirano a una diversa valutazione probatoria sono in gran parte inammissibili salvo evidente travisamento idoneo a disarticolare la motivazione
- L'omessa o tardiva considerazione di memorie difensive non genera automaticamente nullità: occorre dimostrare che l'omissione abbia inciso sull'argomentazione decisiva
- La violazione di procedure operative chiare (es. immissione in linea solo con "esplicito consenso") integra rilevanza penale quando contribuisce al rischio che si realizza
- In tema di causalità, la responsabilità può essere affermata anche su base di condotte colpose alternative che concorrono a produrre l'evento, purché non emerga una causa esclusiva o eccezionale
- La valutazione della visibilità di segnali e dell'adeguatezza della velocità si fonda su dati tecnici (planimetrie, perizie, rilevazioni): contrapporre rilievi difensivi richiede prova convincente della loro inattendibilità
- La determinazione della pena è rimessa a discrezione del giudice di merito e il controllo di legittimità intervenuto dalla Cassazione è limitato se la motivazione sui criteri di quantificazione è congrua
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