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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17540/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso chiedeva l'annullamento della conferma di condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.), in quanto la Corte d'appello avrebbe errato nella valutazione probatoria (sosteneva che non vi fosse prova certa che Rindone fosse alla guida al momento dell'incidente: possibile cambio di conducente, elementi indiziari insufficienti, le sue dichiarazioni non ricordavano chi guidasse), nell'accertamento del nesso causale (mancata rilevazione della reale velocità, possibili concause quali il cattivo stato del manto stradale non valutate, mancata prova che una condotta diligente avrebbe evitato l'evento) e nella determinazione della pena (eccessiva, senza adeguata motivazione e senza aver valutato concause che avrebbero potuto ridurre la colpa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello di Catania che aveva a sua volta confermato la sentenza di primo grado. La Cassazione ha ritenuto logica e non viziata la valutazione congiunta degli indizi (proprietà del veicolo, testimonianze delle tre ragazze che videro Rindone guidare fino alla separazione dei veicoli, coerenza delle lesioni con la posizione del conducente rilevata dal consulente tecnico) che ha portato a identificare Rindone quale conducente al momento dell'impatto. Ha inoltre condiviso il ragionamento della Corte territoriale circa la violazione dell'art. 141 C.d.S. (obbligo di adeguare la velocità e di mantenere il controllo del mezzo) e ha escluso l'efficacia probatoria delle generiche eccezioni sulla condizione del manto stradale. Quanto alla pena, la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito (discrezionalità ai sensi dell'art. 133 c.p.) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma applicata per il reato contestato (omicidio colposo). La Corte ha confermato che gli elementi indiziari e le valutazioni tecniche erano sufficienti a ritenere accertata la responsabilità colposa dell'imputato.

  • art. 141 Codice della Strada

    La Corte ha interpretato la norma come imponente al conducente l'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni della strada e di conservare sempre il controllo del veicolo; la sua violazione integra una condotta negligente anche quando l'evento sia agevolato da circostanze esterne, salvo che l'ostacolo sia del tutto imprevedibile.

  • art. 140 Codice della Strada

    Richiamata come principio generale insieme all'art. 141: la diligenza richiesta nel campo della circolazione è massima, tenendo conto della pericolosità intrinseca dell'attività.

  • art. 170, comma 2, Codice della Strada

    Citata nella contestazione originaria (violazione delle norme sul trasporto dei passeggeri). La Corte ha valutato la violazione delle norme sulla circolazione e sul trasporto come elementi concorsuali nella responsabilità colposa.

  • art. 172, comma 2, Codice della Strada

    Richiamata nel ricorso con riferimento alla ricostruzione della condotta: la Corte ha però ritenuto irrilevante la contestazione generica sulla mancanza di accertamento della velocità effettiva, avendo i giudici di merito motivato la loro valutazione con altri elementi di fatto e perizia.

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella ampia discrezionalità del giudice di merito; la motivazione anche sintetica è sufficiente se non vi sia arbitrio o ragionamento illogico.

Massime di principio

  • L'identificazione del conducente può fondarsi su un quadro indiziario unitario (proprietà del veicolo, testimonianze concordanti, compatibilità delle lesioni) se esclude plausibilmente spiegazioni alternative; la difesa deve proporre elementi concreti per controbattere l'insieme probatorio.
  • In tema di circolazione, l'obbligo di moderare la velocità e di mantenere il controllo è elevato: la responsabilità colposa può sussistere anche in presenza di fattori esterni se questi non sono imprevedibili in modo assoluto.
  • Le generiche asserzioni di possibili concause (es. stato del manto stradale) non esonerano dalla responsabilità se non sono provate e valutate nel contesto oggettivo (illuminazione, condizioni atmosferiche, tracce, danni al mezzo, perizia tecnica).
  • Per contrastare un apprezzamento peritale o testimoniale consolidato in sentenza è necessaria una prova tecnica o elementi concreti contrari; mere affermazioni di dimenticanza o possibilità alternative non sono normalmente sufficienti.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede motivazione, ma può essere anche sintetica se non vi è arbitrarietà; le richieste difensive di riduzione devono essere fondate su elementi specifici per essere efficaci in sede di legittimità.

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