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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17548/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli lamentando: 1) vizio motivazionale e violazione degli artt. 597 cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 150/2022 per aver ritenuto inammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità (nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia); 2) illegittimità del richiamo meramente formale a un principio di diritto (sentenza n. 41313/2023) senza esplicitarne i contenuti; 3) che, anche seguendo quell'indirizzo, la richiesta era tempestiva perché formulata in udienza dopo la scadenza del termine per i motivi aggiunti (termine spirato 2/6/2022), ossia prima dell'entrata in vigore della riforma, e quindi il giudice avrebbe dovuto comunque pronunciarsi; 4) omissione di valutazione dei motivi aggiunti depositati via PEC il 1/6/2022 con cui si chiedeva la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative all'omessa sostituzione della pena detentiva, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. La Corte ha censurato l'insufficiente motivazione della Corte partenopea (richiamo generico alla sentenza n. 41313/2023 senza esplicitazione) e ha affermato che la richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive prevista dall'art. 95 d.lgs. 150/2022, se proposta in udienza di discussione d'appello, è tempestiva e ammissibile e deve essere valutata dal giudice di appello. Inoltre la Corte ha rilevato l'omessa pronuncia sui motivi aggiunti ex art. 53 L. 689/1981 presentati nei termini, che avrebbero dovuto essere esaminati. Conseguentemente la parte della sentenza che ha rifiutato di sostituire la pena è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 6, lett. b) d.l. n. 172/2008

    Richiamata in relazione alla qualificazione della condotta nell'originario rinvio: usata come riferimento per la qualificazione giuridica del fatto alla base del procedimento.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per censurare la decisione impugnata: la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di sostituzione non fosse motivata adeguatamente.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disciplina la transizione relativa alle nuove pene sostitutive (riforma Cartabia). La Corte ha interpretato che, per i processi pendenti in appello, la richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive può essere avanzata e, se proposta in udienza di discussione, è tempestiva e il giudice di appello deve pronunciarsi.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Indica le nuove fattispecie di pene sostitutive previste dalla riforma; la Corte ha richiamato la sua rilevanza pratica nel contesto dell'applicabilità alle pene detentive brevi.

  • art. 53, commi 1 e 2, legge n. 689/1981

    Consente la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte ha ricordato che tale istanza può essere proposta anche per la prima volta in appello e che i motivi aggiunti contenenti tale richiesta, se depositati nei termini, devono essere valutati.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Riguarda i "motivi nuovi" in Cassazione; nel dibattito è stato evocato per discutere se la richiesta di pena sostitutiva debba necessariamente essere inserita con i motivi di gravame. La Corte ha però condiviso orientamenti che ammettono la proposta anche in udienza di appello.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dall'art. 95 d.lgs. 150/2022 può essere proposta, al più tardi, in udienza di discussione d'appello: se il difensore la formula in tale sede, il giudice di appello è tenuto a valutarla.
  • Se il termine per il deposito di "motivi nuovi" è scaduto prima dell'entrata in vigore della riforma, ciò non impedisce alla difesa di chiedere le pene sostitutive in udienza; il giudice non può dichiarare arbitrariamente la richiesta inammissibile senza motivazione adeguata.
  • La domanda di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981 può essere proposta per la prima volta in appello e va esaminata dal giudice se proposta nei termini di legge.
  • Un richiamo generico a precedenti di legittimità senza esplicitarne i principi non è una motivazione sufficiente; l'omessa valutazione di istanze proposte nei termini costituisce motivo di annullamento e rinvio in Cassazione.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe formulare esplicitamente in udienza le richieste di pene sostitutive e/o conversione pecuniaria e documentarne tempestività (depositi PEC, verbalizzazioni udienza) per assicurare che il giudice sia obbligato a decidere sulla domanda.

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