Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17543/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato penalmente contestato e, quanto agli effetti civili, aveva confermato la responsabilità omissiva dei ricorrenti per non aver elevato il parapetto del ballatoio. Le censure principali riguardano: (1) violazione dell'art. 521 c.p.p. e lesione del contraddittorio per avere collegato la posizione di garanzia non alla formale titolarità della proprietà ma a una presunta "signoria di fatto" e gestione del ballatoio senza che tale assunto fosse stato oggetto di concreto contraddittorio; (2) erronea applicazione degli artt. 43 e 40 c.p. e carenza di motivazione sulla sussistenza della posizione di garanzia, perché i giudici non hanno individuato atti concreti e personali dei singoli imputati che dimostrassero una presa in carico del rischio; (3) travisamento probatorio circa la natura demaniale o privata del ballatoio e rilievo insufficiente degli elementi probatori prodotti, come l'accatastamento a nome di terzi o interventi non attribuiti nel tempo ai singoli imputati; (4) mancata individuazione della regola cautelare violata (es. misura concreta dell'altezza obbligatoria del parapetto) e mancanza di valutazione del nesso di causalità rispetto all'evento.

La decisione

La Corte di Cassazione, constatato che il giudicato penale aveva già dichiarato estinto il reato per prescrizione e che nessuna doglianza colpiva tale dichiarazione, ha esaminato i motivi relativi agli effetti civili e ha ritenuto fondate le doglianze sull'insufficiente motivazione e sulla mancata prova concreta della presa in carico del bene da parte dei singoli imputati. Ha quindi accolto i ricorsi agli effetti civili, annullando la decisione impugnata per quanto riguarda gli effetti civili e rinviando, ai sensi dell'art.622 c.p.p., al giudice civile competente in grado d'appello per un nuovo esame e per la decisione anche sulle spese. Non è stato necessario esaminare ulteriori motivi. La questione penale rimane priva di doglianze specifiche sulla prescrizione e quindi invariata.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.

    indicata come base normativa della cooperazione tra imputati nella fattispecie penale contestata

  • art. 589 c.p.

    delitto di omicidio colposo, contestato agli imputati in cooperazione

  • art. 521 c.p.p.

    invocato dalle difese per lamentare lesione del contraddittorio: la Cassazione ha verificato che la Corte territoriale non aveva effettivamente violato il contraddittorio, ma ha osservato che alcuni profili relativi alla prova della 'presa in carico' non erano stati adeguatamente trattati

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.

    riferimenti procedurali per i motivi di cassazione proposti (erronea applicazione di norme sostanziali e violazione di norme procedurali)

  • art. 43 c.p.

    disciplina della posizione di garanzia: la Corte ha richiamato la necessità che la posizione di garanzia sia provata in concreto e non desunta solo da elementi generici

  • art. 40, comma 2 c.p.

    art. 40, comma 2, cod. pen.

    richiamato nella critica sull'erronea individuazione della fonte dell'obbligo di comportamento (omessa identificazione della condotta che avrebbe creato l'obbligo di garantire)

  • art. 2051 c.c.

    usato come parametro per richiamare la responsabilità del custode: la Cassazione sottolinea che l'utilizzatore-custode può essere responsabile solo se vi è prova della presa in carico del rischio

  • art. 622 c.p.p.

    norma invocata per il rinvio al giudice civile competente per valore per il nuovo esame degli effetti civili

  • art. 8 d.M. 14 giugno 1989, n.236

    Prescrizioni tecniche (d.M. 14/06/1989, n.236), art.8

    richiamata come regola tecnica sull'altezza minima del parapetto (1 metro) ma la Corte ha osservato che tale norma vale per edifici di nuova costruzione o ristrutturati e non poteva automaticamente costituire la regola cautelare applicabile al caso

Massime di principio

  • La posizione di garanzia per reati omissivi non può essere desunta meramente dall'uso continuativo di un bene: è necessaria la prova concreta che il singolo soggetto abbia assunto in fatto la gestione e la custodia della fonte di pericolo (atti escludenti, interventi manutentivi riconducibili e attribuiti nel tempo al singolo, provvedimenti amministrativi, concessioni formali).
  • Distinguere sempre fra titolarità giuridica (proprietà o demanio) e possesso/uso: l'utilizzo esclusivo di un bene non equivale automaticamente a signoria di fatto e non basta per fondare la posizione di garante senza elementi probatori specifici.
  • In tema di responsabilità da cose, gli elementi indiziari devono essere individualizzati per ciascun imputato; la decisione non può basarsi su valutazioni generiche o congetturali condivise a livello collettivo.
  • La norma tecnica citata (es. prescrizioni su altezza del parapetto) va utilizzata con cautela: occorre verificare la sua efficacia normativa nel caso concreto (nuova costruzione vs. preesistenza) e collegarla con l'obbligo specifico imputato all'agente.
  • Se la prova penale sugli aspetti essenziali della presa in carico del rischio è carente, è possibile per la Cassazione annullare gli effetti civili e rinviare il giudizio al rito civile per una valutazione dettagliata del danno e delle responsabilità patrimoniali.
  • Dal punto di vista processuale, le censure sul contraddittorio e sulla motivazione sono efficaci quando dimostrano che la parte non ha potuto contestare fatti nuovi o argomentazioni decisivi: le corti di merito devono sempre indicare gli elementi concreti che collegano i comportamenti degli imputati alla presa in carico del rischio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.