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Sentenza

Sentenza del 15/10/2024 n. 26777 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli avvisi recuperavano Irap e Iva e imputavano per trasparenza l’Irpef sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di due terreni edificabili situati in C e M, ritenendo che le operazioni fossero state realizzate nell’ambito di un’attività imprenditoriale esercitata da una società di fatto e integrassero elusione fiscale. I contribuenti hanno contestato, tra l’altro, l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo previsto per gli accertamenti antielusivi, l’assenza di elusione e di una società di fatto, la motivazione e la fondatezza degli accertamenti, nonché l’applicazione delle sanzioni in presenza di incertezza normativa e mancanza di colpevolezza.

La decisione

La C.T.P. di Chieti aveva respinto il ricorso e la C.T.R. dell’Abruzzo aveva confermato la decisione. In Cassazione sono stati accolti i primi due motivi, esaminati congiuntamente: poiché l’Agenzia aveva qualificato negli avvisi le operazioni come elusive, la CTR non poteva escludere le garanzie procedimentali soltanto perché aveva ritenuto non elusiva l’attività; doveva invece verificare se, prima dell’emissione degli atti impositivi, fosse stato instaurato il contraddittorio preventivo richiesto dalla legge. Il terzo motivo, relativo alle sanzioni, è stato dichiarato inammissibile. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza delle imposte né l’esito finale della controversia.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973

    Da tale qualificazione, operata dall'amministrazione, avrebbe dovuto conseguire l'instaurazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale con i contribuenti, nel rispetto del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede.

    Quando l’Amministrazione fonda l’accertamento sulla qualificazione delle operazioni come elusive, deve rispettare il contraddittorio preventivo endoprocedimentale previsto dalla disciplina antielusiva. Il giudice deve verificare se tale garanzia sia stata effettivamente assicurata prima dell’emissione degli atti.

  • Art. 112 c.p.c.

    La disposizione è richiamata dai ricorrenti per denunciare una possibile divergenza tra la domanda e la decisione, ma la Corte non formula su di essa un’autonoma interpretazione: accoglie i primi due motivi per la mancata verifica del contraddittorio preventivo.

  • Artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997

    Invocati dai contribuenti per escludere le sanzioni in ragione dell’incertezza normativa e dell’assenza di colpevolezza. Il relativo motivo è dichiarato inammissibile; la Corte non ne ricava una nuova interpretazione.

  • Art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000

    Richiamato dai contribuenti a sostegno dell’esclusione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza. Il motivo relativo alle sanzioni è dichiarato inammissibile.

  • Art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dai contribuenti in relazione alla non applicazione delle sanzioni per incertezza normativa; il motivo è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Se l’avviso di accertamento qualifica le operazioni come elusive e la legge prevede per tale ipotesi un contraddittorio preventivo, l’Amministrazione deve rispettare la garanzia prima di emettere gli atti; il giudice non può considerarla irrilevante solo perché ritiene che l’attività non fosse elusiva.
  • Quando il giudice di merito non accerta se il contraddittorio preventivo sia stato effettivamente svolto, la decisione può essere cassata con rinvio affinché la verifica sia compiuta. Ciò non comporta, da solo, l’annullamento definitivo degli accertamenti.
  • La censura sulle sanzioni può essere dichiarata inammissibile se si limita a contestare la valutazione della CTR senza superare la motivazione specifica con cui questa ha escluso l’incertezza normativa e la mancanza di colpevolezza.

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