Sentenza del 15/10/2024 n. 26739 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva notificato ad A.A. due avvisi di accertamento sintetico per gli anni d’imposta 2006 e 2007, assumendo il possesso di quattro cavalli galoppatori quale indice di capacità contributiva. La CTP di Brescia aveva riunito e accolto i ricorsi del contribuente; la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva accolto l’appello dell’Agenzia. In Cassazione A.A. ha contestato, con tre motivi, la mancata indicazione della fonte del dato sui cavalli, la valutazione della prova della loro vendita e l’applicazione delle regole sull’onere probatorio e sulla valutazione delle prove. L’Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero delle finanze per difetto di legittimazione passiva sostanziale. Ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi principali: il ricorrente non aveva indicato e localizzato adeguatamente gli atti e i documenti invocati, aveva mescolato censure di fatto e di diritto senza distinguerle e non aveva efficacemente contrastato la ratio della CTR. In particolare, poiché A.A. aveva ammesso il precedente possesso dei cavalli, spettava a lui dimostrarne la cessione e la conseguente indisponibilità negli anni accertati; le autocertificazioni successive non provavano necessariamente tale circostanza. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia € 5.600 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
tale onere [...] non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati
Il ricorrente per cassazione deve individuare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda le censure, illustrarne il contenuto rilevante e indicare quando sono entrati nel processo di merito. La mancata osservanza comporta l’inammissibilità del motivo.
la motivazione resa dalla CTR sul punto non evidenzia alcuno dei vizi che possano configurare il difetto assoluto di motivazione, nei limiti nei quali esso possa determinare la nullità della decisione impugnata
Le censure sulla motivazione devono essere formulate in modo coerente e rientrare nei vizi ammessi dal giudizio di cassazione; non basta affiancare contestazioni fattuali e giuridiche o invocare genericamente insufficienza e carenza motivazionale.
la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni
La violazione dell’onere della prova ricorre se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata, non quando valuta diversamente le prove. Nel caso concreto, ammesso il precedente possesso dei cavalli, spettava al contribuente provare la loro cessione.
per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli
La norma è violata quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite fuori dai poteri officiosi previsti; non basta contestare il modo in cui ha valutato le prove disponibili.
non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.
La scelta del giudice di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre rientra nella valutazione consentita e non configura, di per sé, violazione dell’art. 116 c.p.c.
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nel testo anteriore al 2010
una volta ammesso dallo stesso contribuente il possesso immediatamente precedente dei cavalli in questione, era suo onere (anche per il principio di vicinanza della prova) dare comunque dimostrazione della dedotta loro cessione e quindi della dismissione dei medesimi beni indice, la cui disponibilità protratta era altrimenti logicamente presumibile
Nel quadro dell’accertamento sintetico esaminato, il precedente possesso dei beni-indice, ammesso dal contribuente, consente di presumere logicamente la loro persistente disponibilità; chi allega la successiva cessione deve provarla, secondo il principio di vicinanza della prova.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto
Quando ricorrono i presupposti processuali previsti, la declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente richiamare documenti o atti: occorre indicare con precisione quali siano, riportarne o riassumerne i passaggi rilevanti e specificare in quale fase del giudizio di merito siano stati prodotti o formati.
- I motivi di ricorso devono distinguere chiaramente le questioni di diritto dalle contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove. La loro sovrapposizione può rendere il motivo inammissibile.
- Il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ragione decisiva della sentenza impugnata; una censura che non la confuta non può condurre alla cassazione della decisione.
- Se il contribuente ammette di aver posseduto un bene assunto come indice di capacità contributiva e sostiene di averlo ceduto prima del periodo d’imposta, deve fornire prova adeguata della cessione e della perdita della disponibilità. Dichiarazioni formate successivamente non dimostrano necessariamente, da sole, l’indisponibilità nel periodo accertato.
- La contestazione della valutazione delle prove non equivale automaticamente a violazione delle regole sull’onere probatorio o sull’acquisizione delle prove: occorre individuare il vizio giuridico specifico e formularlo autonomamente.
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