Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/10/2024 n. 3429 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato intimazione/cartella per IRPEF 2009 chiedendo l'annullamento per mancata prova della notifica e per illegittimità della notifica via PEC; ottenne accoglimento in primo grado, ma si dolse della compensazione delle spese decisa dal primo giudice ritenendola in contrasto con l'art. 91 c.p.c. L'Agenzia ha proposto appello incidentale producendo in appello documentazione (avviso di ricevimento/AR) comprovante la notifica della cartella e ha dedotto la regolarità della notifica via PEC (PDF allegato), chiedendo la riforma della decisione sul merito e sulle somme.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello incidentale dell'Agenzia ritenendo ammissibile la produzione di documenti nuovi in appello anche se la parte non si era costituita in primo grado; ha ritenuto valida la notifica via PEC (il PDF allegato è conforme sia quale duplicato informatico sia quale copia per immagini) e ha affermato che la mancata sottoscrizione digitale non comporta automaticamente invalidità quando l'atto è comunque riferibile all'ente e ha raggiunto lo scopo della conoscenza. Ha quindi dichiarato legittimo l'atto impugnato, ha assorbito l'appello principale del contribuente e, nonostante la soccombenza dell'Agenzia, ha disposto la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi dato che l'Agenzia aveva provato la notifica solo in sede di gravame.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.546/1992, art. 52

    norma di legittimazione per il reclamo/appello tributario utilizzata come riferimento procedurale per il gravame in appello

  • Codice di Procedura Civile, art. 91

    articolo richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione delle spese; il giudice ha valutato la motivazione del primo grado come carente ma, alla fine, ha comunque ritenuto giustificata la compensazione dati gli specifici comportamenti processuali delle parti

  • Codice di Procedura Civile, art. 346

    richiamato quanto al principio che la parte che intende riesaminare questioni già superate o ritenute assorbite deve esprimerle in sede di gravame per evitare la presunzione di rinuncia

  • D.P.R. n.602/1973, art. 25

    richiama il modello della cartella di pagamento che non prevede la sottoscrizione dell'agente; usato per affermare che l'assenza di firma non invalida la cartella se è comunque riferibile all'ente emittente

  • Cass. civ., sez. VI, 13.12.2021, n. 39513

    giurisprudenza citata per affermare che la notifica via PEC può avvenire sia con atto nativo digitale sia con copia per immagini di atto cartaceo, entrambi ammissibili

  • Cass. Sez. U., 28.09.2018, n. 23620

    principio secondo cui un'eventuale forma irrituale di notifica via PEC non determina nullità se l'atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario e ha prodotto il suo effetto

  • Cass. civ., sez. trib., 27.11.2019, n. 30948

    precedente che conferma che la copia informatica trasmessa via PEC non necessita necessariamente di firma digitale per essere valida

  • Cass. civ., sez. trib., 15.07.2024, n. 19327

    ulteriore conferma giurisprudenziale che l'assenza di sottoscrizione della cartella non ne determina automaticamente l'invalidità se l'atto è riconducibile all'organo competente

Massime di principio

  • In contenzioso tributario la produzione di documenti nuovi in appello è ammessa: si possono depositare documenti preesistenti non prodotti in primo grado se la parte dimostra di poterli ora esibire (e ciò vale anche per la parte che non si era costituita in primo grado).
  • La notifica tramite PEC è valida sia quando al messaggio è allegato un atto nativo digitale sia quando è allegata una copia per immagini (PDF) dell'atto cartaceo; l'assenza di firma digitale non invalida automaticamente la notifica se l'atto è comunque riconducibile all'ente e ha raggiunto lo scopo informativo.
  • Vizi formali della notifica (es. mancanza di sottoscrizione o irregolarità minori) non comportano necessariamente nullità se la consegna ha determinato la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
  • Se una parte è completamente vittoriosa in primo grado ma intende opporsi ad un appello incidentale del soccombente, deve espressamente riproporre le questioni/eccezioni che vuole che siano riesaminate in appello, altrimenti può operare una presunzione di rinuncia.
  • In tema di spese, il giudice può disporre la compensazione anche se una parte risulta soccombente, quando circostanze processuali (ad es. prova decisiva fornita solo in sede di gravame) giustifichino equità nell'allocazione delle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.