Sentenza del 15/10/2024 n. 26780 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento relativi a Irap, Iva e Irpef imputata per trasparenza, emessi in relazione alle plusvalenze derivanti dalla vendita di due terreni edificabili a C. e M. Contestavano, in particolare, l’omesso contraddittorio preventivo richiesto dall’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, l’inesistenza di un’elusione fiscale e di una società di fatto, l’insufficienza delle prove dell’esercizio di un’attività imprenditoriale e l’applicazione delle sanzioni nonostante l’incertezza normativa e l’assenza di colpa. Dopo il rigetto in primo grado, confermato dalla C.T.R. dell’Abruzzo, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente: poiché l’Agenzia aveva qualificato negli avvisi la mancata esteriorizzazione degli atti compiuti per conto della società di fatto come elusione, era necessario instaurare il contraddittorio preventivo previsto dalla legge. La C.T.R., pur escludendo l’elusività, non aveva accertato se tale contraddittorio si fosse effettivamente svolto nelle forme prescritte; la sentenza è quindi cassata affinché il giudice del rinvio verifichi specificamente questo punto. Il terzo motivo, relativo all’esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa o mancanza di colpevolezza, è stato dichiarato inammissibile, poiché la C.T.R. aveva già motivato che non vi era incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni. La causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione. Non vi è una decisione definitiva sull’annullamento degli avvisi o sulla fondatezza complessiva della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Da tale qualificazione, operata dall'amministrazione, avrebbe dovuto conseguire l'instaurazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale con i contribuenti, nel rispetto del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede.
Quando l’Amministrazione fonda l’accertamento sulla qualificazione della condotta come elusiva ai sensi della norma, deve essere garantito il contraddittorio preventivo endoprocedimentale. Il giudice deve verificare in concreto che si sia svolto nelle forme prescritte, anche se ritiene che la condotta non fosse elusiva.
Le disposizioni sono richiamate in relazione alla richiesta di escludere le sanzioni per obiettiva incertezza normativa o mancanza di colpevolezza. La Corte non ha accolto tale censura nel merito, dichiarandola inammissibile perché la C.T.R. aveva già escluso l’incertezza normativa rilevante.
Massime di principio
- Se l’Amministrazione qualifica la condotta contestata come elusiva e su tale qualificazione fonda l’accertamento, deve essere assicurato il contraddittorio preventivo previsto dalla disciplina applicabile; il giudice non può omettere di verificare se sia stato svolto solo perché ritiene la condotta non elusiva.
- La cassazione con rinvio per mancata verifica del contraddittorio non comporta automaticamente l’annullamento degli avvisi: il giudice del rinvio deve accertare se il contraddittorio si sia svolto regolarmente e decidere le conseguenze.
- La richiesta di disapplicare le sanzioni per incertezza normativa o assenza di colpevolezza va confrontata con le motivazioni già rese dal giudice di merito; se queste hanno affrontato espressamente la questione, una censura che non le supera può essere dichiarata inammissibile.
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