Cassazione Civile, Ordinanza n. 23472/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, contestando l'omessa dichiarazione dei canoni annui derivanti dalla locazione commerciale di due immobili e recuperando maggiori imposte, interessi e sanzioni. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, da un lato, la nullità per difetto di sottoscrizione ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973, poiché firmato da funzionario privo di valida delega; dall'altro, il difetto di motivazione ex art. 7 L. n. 212/2000; inoltre sosteneva che i canoni non fossero stati effettivamente riscossi per morosità della società conduttrice. L'Ufficio eccepiva invece l'inammissibilità originaria del ricorso, assumendo che la contribuente avesse definito la pretesa mediante richiesta di rateizzazione e pagamento delle prime rate, con conseguente rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 218/1997. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente, escludendo sia la definizione con adesione sia la rinuncia al ricorso e annullando poi l'avviso per mancata prova della delega di firma. In cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che il pagamento rateale avesse comportato automaticamente la definizione dell'accertamento e la preclusione dell'impugnazione; violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la contestazione sulla delega non fosse stata specifica e che dunque l'onere probatorio non gravasse sull'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non ricorreva un accertamento con adesione perfezionato ex artt. 6 ss. d.lgs. n. 218/1997: mancava un accordo formale e sottoscritto tra le parti, essendovi solo una richiesta di rateizzo poi accolta con piano di ammortamento; inoltre la semplice rateizzazione e il pagamento di alcune rate non bastavano a dimostrare una rinuncia inequivoca all'impugnazione, specie perché il ricorso era stato proposto prima del pagamento della prima rata. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, confermando che la contribuente aveva specificamente contestato sin dal primo grado la validità della delega di firma e che, in applicazione del principio di vicinanza della prova, spettava all'Ufficio produrre la delega richiamata in calce all'atto; non avendolo fatto, correttamente la CTR aveva annullato l'avviso. La Corte ha quindi condannato l'Agenzia alle spese di legittimità.
Norme richiamate
La definizione dell'accertamento richiede i presupposti formali previsti dalla disciplina dell'accertamento con adesione; la mera richiesta di rateizzazione o il pagamento di rate non equivalgono, di per sé, a definizione e rinuncia all'impugnazione.
artt. 6 ss. d.lgs. n. 218/1997
L'accertamento con adesione presuppone un accordo formale e scritto tra contribuente e Ufficio; solo il successivo versamento perfeziona la definizione nei termini previsti dalla legge.
art. 9, comma 2, d.lgs. n. 218/1997
La definizione si perfeziona con il versamento dovuto o con la prima rata, ma ciò presuppone che l'accordo di adesione sia stato validamente concluso.
L'accordo di adesione deve indicare gli importi dovuti anche in via rateale.
L'atto impositivo deve essere sottoscritto da soggetto legittimato; se la sottoscrizione è contestata specificamente, l'Ufficio deve provare la delega di firma.
Richiamato come motivo di ricorso introduttivo, ma non decisivo nella definizione finale della controversia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non applicato perché la ricorrente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La sola richiesta di rateizzazione del debito tributario, anche se accolta dall'Ufficio e seguita dal pagamento di alcune rate, non integra automaticamente un accertamento con adesione né comporta rinuncia tacita e inequivoca al ricorso, in mancanza dei requisiti formali previsti dalla legge e di una manifestazione di volontà chiara e univoca del contribuente.
- Perché si configuri una rinuncia all'impugnazione della pretesa fiscale, occorre che la controversia sia già insorta e che la volontà abdicativa del contribuente risulti espressa o desumibile da comportamenti assolutamente inequivoci; atti meramente esecutivi o richieste di pagamento non bastano, soprattutto se il ricorso è proposto prima del perfezionamento del pagamento rateale.
- Quando la validità della sottoscrizione di un avviso di accertamento è contestata specificamente, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'esistenza della delega di firma del funzionario che ha sottoscritto l'atto, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
- Nel procedimento di accertamento con adesione, la conclusione dell'accordo e il suo perfezionamento mediante versamento sono momenti distinti: l'intangibilità della definizione presuppone un accordo formalmente valido, mentre il pagamento rileva solo per il perfezionamento della definizione già raggiunta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23450/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23452/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23453/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23454/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23455/2024 del 02/09/2024
- ordinanza_civile · 2 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23457/2024 del 02/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →