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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19527/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza, spedito dalla compagnia assicuratrice al beneficiario e trafugato durante la spedizione, che veniva poi incassato da un soggetto non legittimato presso la banca negoziatrice. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità della banca per il pagamento indebito, ma aveva anche affermato un concorso di colpa della compagnia nella misura del 50%, valorizzando l'invio del titolo per posta ordinaria senza verifica dell'arrivo e la mancata comunicazione alla banca di dati identificativi del beneficiario. La corte d'appello aveva respinto l'eccezione di giudicato interno sollevata dalla banca, ritenendo che l'impugnazione della compagnia avesse investito la qualificazione giuridica delle condotte e la loro rilevanza ai fini dell'art. 1227 c.c., e aveva confermato il concorso colposo della mittente. In cassazione la compagnia ha proposto quattro motivi: 1) vizio di motivazione/asserita apparenza della motivazione e nullità della sentenza, contestando l'onere probatorio impostole e la valorizzazione della prevedibilità del rischio di trafugamento; 2) violazione del D.M. 2672/2004, sostenendo che per gli assegni di traenza non esiste obbligo di spedizione con posta assicurata o raccomandata; 3) violazione dell'art. 1228 c.c., deducendo che mancava prova della spedizione non tracciata e che non esisteva un dovere di controllo in capo alla mittente; 4) violazione dell'art. 1227 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., sostenendo che la condotta della banca negoziatrice aveva interrotto il nesso causale e che l'apertura del rapporto bancario al presentatore costituiva fatto autonomo e assorbente. La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando violazione degli artt. 2909 c.c. e 342 c.p.c. per asserita formazione del giudicato interno sui fatti accertati in primo grado e sulla colpa della compagnia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo della compagnia, perché la censura di motivazione apparente mirava in realtà a contestare nel merito la valutazione della corte territoriale, e non evidenziava una reale incomprensibilità dell'iter argomentativo. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché rivolti in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento di merito sul concorso colposo e sulla rilevanza causale della spedizione per posta ordinaria, profili coperti dalla valutazione discrezionale del giudice di merito se sorretta da motivazione logica. Ha ritenuto infondato in parte e inammissibile in parte il quarto motivo, richiamando il principio per cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno intrasferibile, poi sottratto e riscosso da non legittimato, può integrare concorso di colpa del mittente e non interrompe il nesso causale rispetto alla successiva negligenza della banca nell'identificazione del presentatore. Quanto al ricorso incidentale, lo ha respinto, confermando che l'appello della compagnia aveva investito la qualificazione giuridica delle condotte e la loro rilevanza ex art. 1227 c.c., mentre il giudicato interno si era formato solo sull'effettivo accadimento storico dei fatti non contestati. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    la spedizione per posta ordinaria di un assegno intrasferibile, quando espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalla prudenza, può integrare concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno; la valutazione del concorso e del grado di efficienza causale appartiene al giudice di merito

  • art. 1228 c.c.

    la parte ricorrente lo invoca per escludere responsabilità in assenza di prova della spedizione non tracciata; la Corte, però, non accoglie la censura perché la questione tende a rimettere in discussione l'accertamento di merito sul concorso colposo

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere il giudicato interno; la Corte chiarisce che il giudicato si era formato solo sui fatti storici accertati, non sulla loro qualificazione giuridica ai fini del concorso di colpa

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello è ritenuto specifico perché contestava la qualificazione delle condotte e la loro rilevanza causale, pur non negando in modo espresso i fatti storici già accertati

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la censura di motivazione apparente è respinta perché la sentenza impugnata conteneva un iter argomentativo percepibile e non meramente grafico

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente di censurare una diversa lettura delle prove o l'uso del fatto in senso non condiviso dalla parte, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso

  • art. 40 c.p.

    richiamato, insieme all'art. 41 c.p., per negare che la negligenza della banca fosse evento imprevedibile e interruttivo del nesso causale

  • art. 41 c.p.

    la condotta della banca non è considerata causa sopravvenuta eccezionale, imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale rispetto alla condotta imprudente del mittente

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    compensazione integrale delle spese in ragione della reciproca soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in capo a entrambe le parti ricorrenti, se dovuto

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002

  • D.M. 2672/2004

    invocato per sostenere l'inesistenza di un obbligo di spedizione con posta assicurata o raccomandata per gli assegni di traenza; la censura è dichiarata inammissibile perché volta a rivalutare il merito

Massime di principio

  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno intrasferibile può integrare un comportamento colposo del mittente se espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla normale prudenza e si pone come antecedente necessario del successivo incasso abusivo.
  • Il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. e la graduazione del contributo causale delle condotte sono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione quando sorretti da motivazione логicamente adeguata.
  • La negligenza successiva della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore non interrompe automaticamente il nesso causale con la condotta antecedente di chi ha spedito il titolo in modo non cautelato, se tale negligenza non ha carattere eccezionale, imprevedibile e imprevenibile.
  • La censura di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il ragionamento decisorio; non basta dissentire dalla valutazione delle prove o dalla conclusione raggiunta dal giudice di merito.
  • Ai fini del giudicato interno, la mancata contestazione dei fatti storici non equivale necessariamente ad acquiescenza sulla loro qualificazione giuridica o sulla loro rilevanza causale, se l'impugnazione investe in modo specifico tali profili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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