Sentenza del 31/03/2015 n. 6497 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sull'istanza di rimborso di IRPEG e ILOR versate, secondo E. S.p.A., in eccedenza per l'anno 1995. L'eccedenza derivava dalla mancata deduzione, nella dichiarazione dei redditi, delle variazioni in diminuzione relative al fondo rischi contenzioso e al fondo oneri da partecipazioni. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'istanza, presentata nel dicembre 1997, fosse tardiva perché il termine di decadenza di 18 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorreva dai versamenti degli acconti effettuati nel giugno e novembre 1995, trattandosi di una questione fiscale già conoscibile prima del versamento del saldo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale di E. S.p.A. Ha stabilito che il diritto al rimborso dipendeva dal trattamento fiscale dei due fondi, questione autonomamente valutabile già al momento dei versamenti degli acconti, e non dal successivo calcolo dell'imposta definitiva a saldo. Pertanto, il termine di 18 mesi decorreva dai singoli acconti del 1995 e l'istanza del dicembre 1997 era tardiva. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre E. S.p.A. è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 45.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare ... istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
Il termine di 18 mesi decorre dal versamento quando, già al momento del pagamento, l'imposta non era dovuta o non lo era nella misura versata. Se invece il rimborso deriva da un'eccedenza di acconti rispetto all'imposta definitivamente dovuta o da un'obbligazione ancora provvisoria, il termine decorre dal saldo o dalla dichiarazione.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La norma è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere che il diritto al rimborso poteva essere esercitato già al momento dei versamenti degli acconti, non essendovi impedimenti giuridici.
Legge 23 marzo 1977, n. 97, art. 1 e art. 2, comma 4
La disciplina degli acconti consente di valutare anche prima del saldo la necessità e legittimità del loro versamento, soprattutto quando l'imposta dell'anno in corso non sia dovuta.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
È una norma residuale e di chiusura per le domande di rimborso tributario, applicabile quando non sia previsto uno specifico termine dalla disciplina dell'imposta.
Codice di procedura civile, art. 335
Ha consentito la riunione del ricorso principale e di quello incidentale perché proposti contro la medesima sentenza.
Massime di principio
- Per i rimborsi tributari relativi ad acconti, occorre distinguere tra eccedenza emersa solo con la liquidazione definitiva e imposta già non dovuta al momento del versamento.
- Se l'indebito dipende da una questione fiscale già individuabile quando sono stati versati gli acconti, il termine di decadenza decorre dai singoli versamenti, anche se l'importo preciso del rimborso viene calcolato successivamente.
- Il termine decorre invece dal saldo o dalla dichiarazione quando gli acconti erano provvisoriamente dovuti e l'eccedenza risulta soltanto dal confronto con l'imposta complessivamente dovuta.
- Le mere valutazioni prudenziali del contribuente non sospendono né spostano il termine di decadenza per chiedere il rimborso.
- Le circolari e le risoluzioni amministrative favorevoli al contribuente, non avendo natura normativa, non fanno decorrere nuovamente né riaprono i termini di decadenza già maturati.
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