Cassazione Civile, Ordinanza n. 38698/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale aveva chiesto il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per redditi derivanti da attività professionale riferiti all'anno 2009. La corte d'appello, confermando il tribunale, aveva ritenuto il credito prescritto, applicando la decorrenza dalla scadenza del credito e reputando tardiva la contestazione dell'ente sul diverso dies a quo; inoltre aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo la prestazione occasionale solo perché il reddito dichiarato era inferiore a 5.000 euro. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e che dovesse operare la sospensione per omessa compilazione del quadro RR; 2) violazione delle norme sulla gestione separata e sull'obbligo di iscrizione, contestando che l'occasionalità della prestazione potesse essere desunta dal solo reddito inferiore a 5.000 euro.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che, pur restando ferma la decorrenza della prescrizione dalla maturazione del credito, nel caso concreto il credito era ancora esigibile perché l'intimazione di pagamento del 2 luglio 2015 era intervenuta prima dello spirare del termine differito al 16 luglio previsto dal d.p.r. n. 435/2001, norma rilevabile d'ufficio. Ha inoltre cassato la decisione perché il giudice di merito aveva erroneamente ancorato l'occasionalità della prestazione al solo importo del reddito, senza compiere l'accertamento fattuale necessario sul carattere abituale o occasionale dell'attività professionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la questione va verificata in concreto rispetto alla scadenza del credito e agli eventuali differimenti applicabili.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
L'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata riguarda l'esercizio di attività professionale svolta con carattere di abitualità; il mero dato reddituale non basta da solo a escludere o affermare l'obbligo.
È stato utilizzato come parametro di denuncia della violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Il differimento di un mese del termine di scadenza è rilevabile d'ufficio e incide sulla verifica della tempestività dell'azione contributiva.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina contributiva della gestione separata.
art. 21, comma 8, L. 247/2010
Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'obbligo contributivo dei professionisti.
art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. in L. 326/2003
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina previdenziale applicabile.
Massime di principio
- In tema di prescrizione dei crediti contributivi, il dies a quo va ancorato al momento di maturazione del credito, ma il giudice deve verificare d'ufficio i termini legali di scadenza eventualmente differiti, quando risultino dagli atti.
- La tardività della contestazione di una parte non preclude al giudice il rilievo officioso di dati normativi o fattuali che incidano sulla prescrizione, se emergenti dal processo.
- Ai fini dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, non opera un automatismo fondato sul solo reddito prodotto: è decisivo accertare se l'attività libero-professionale sia stata svolta in modo abituale oppure meramente occasionale.
- Il reddito inferiore o superiore alla soglia di 5.000 euro può costituire un indizio, ma non è di per sé sufficiente a qualificare l'attività come occasionale o abituale; occorre una valutazione complessiva delle circostanze concrete.
- L'accertamento della natura abituale o occasionale dell'attività professionale è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e deve essere sorretto da elementi sintomatici specifici, come iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali e organizzazione dei mezzi
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