Cassazione Civile, Ordinanza n. 23653/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il soggetto destinatario della cartella di pagamento ha proposto opposizione deducendo di averne avuto conoscenza solo tramite estratto di ruolo, lamentando l’omessa notifica della cartella e l’estinzione del credito per prescrizione. I giudici di merito hanno dichiarato inammissibile l’opposizione; in appello è stata qualificata come opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e ritenuta tardiva perché proposta oltre trenta giorni dalla conoscenza della cartella tramite estratto di ruolo. In cassazione il ricorrente ha censurato tale impostazione sostenendo che l’azione diretta a far valere la prescrizione del credito rientrerebbe nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proponibile senza termine, e denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112, 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non rispettava i requisiti di autosufficienza e specificità imposti dall’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.: il ricorrente non ha adeguatamente ricostruito il thema decidendum, non ha indicato con precisione dove e quando le questioni fossero state già dedotte nei gradi di merito, né ha riportato in modo sufficiente il contenuto degli atti processuali rilevanti. La Corte ha quindi ritenuto preclusa la verifica della censura, richiamando il principio per cui in cassazione non possono introdursi questioni nuove o che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi precedenti. Nessuna pronuncia sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza
invocato nel motivo di ricorso, senza esame di merito per l’inammissibilità della censura
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di opposizione all’esecuzione dell’azione di prescrizione del credito
richiamato nel motivo, senza autonoma decisione di merito
richiamato nel motivo e nella sentenza impugnata per la qualificazione dell’opposizione e la ritenuta tardività
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del vizio dedotto in cassazione
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
norma decisiva per la declaratoria di inammissibilità, per difetto di esposizione sommaria dei fatti e di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti
richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel calcolo dell’ulteriore importo dovuto
art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
norma processuale rilevante per la qualificazione dell’azione avverso la cartella e per il termine di proposizione ritenuto applicabile dal giudice di merito
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si deducono questioni non menzionate nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente di averle già sottoposte al giudice di merito e deve precisare in quale atto ciò sia avvenuto; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riportare, almeno nei passaggi essenziali, il contenuto degli atti e documenti su cui la censura si fonda, indicando anche la loro collocazione nel fascicolo, se rilevante.
- In sede di legittimità non è consentito introdurre questioni nuove né contestazioni che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, anche se prospettate come rilevabili d’ufficio.
- La qualificazione della domanda e la verifica del relativo termine di proponibilità restano irrilevanti in cassazione se il motivo non supera il preliminare vaglio di ammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza.
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