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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35883/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dalla presentazione, da parte di una società di autotrasporto, di una dichiarazione per ottenere la riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione relativa a un trimestre del 2015. L'ufficio doganale invitava la società a integrare la documentazione, ma, non avendo ricevuto quanto richiesto, negava il beneficio. Dai controlli emergeva inoltre che la società aveva compensato un credito d'imposta pari a euro 31.534,11 a fronte di un credito riconosciuto pari a zero; l'amministrazione emetteva quindi un avviso di pagamento per il recupero dell'imposta e un atto di contestazione con irrogazione della sanzione ex art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997. La società impugnava l'atto, ma sia la CTP sia la CTR respingevano il ricorso. In cassazione la società deduceva quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione mancante o solo apparente, per violazione degli artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; (2) violazione del d.P.R. n. 277/2000, art. 3, comma 3, per richiesta di dati e notizie non previsti; (3) violazione dell'art. 4 del medesimo d.P.R. per asserita illegittimità dell'attività di verifica e controllo; (4) violazione dell'art. 10 L. n. 212/2000 per contrasto con lo Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza della CTR per radicale difetto di motivazione: il giudice d'appello si era limitato a definire generici i motivi senza dar conto, anche sinteticamente, delle specifiche censure mosse dall'appellante né delle ragioni della conferma della decisione di primo grado. Sono stati pertanto cassati la sentenza impugnata e rinviato il giudizio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza d'appello può essere motivata per relationem solo se il giudice esplicita, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma della decisione di primo grado in relazione ai motivi di impugnazione, oppure chiarisce che le questioni devolute sono identiche a quelle già esaminate, consentendo di ricostruire un percorso argomentativo coerente tra primo e secondo grado.
  • È nulla la sentenza che, a fronte di motivi di appello articolati e specifici, si limiti ad affermare in modo apodittico la genericità delle censure o la condivisione della decisione di primo grado, senza dare conto delle doglianze effettivamente prospettate e delle ragioni del loro rigetto.
  • Quando il vizio accolto concerne esclusivamente la motivazione della sentenza impugnata, i motivi di ricorso che attengono al merito della controversia restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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