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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37822/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia origina da un contratto di collaborazione professionale stipulato per attività di formazione nel settore sanitario, contenente un patto di non concorrenza operante durante il rapporto e per sei mesi dopo la cessazione. La società ha dedotto che il collaboratore avesse intrattenuto contatti e rapporti con una cliente della società, poi sfociati in successive collaborazioni formative, in violazione del divieto contrattuale, e ha chiesto la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria quantificando il danno in via equitativa; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo non provato il danno nella sua entità e non sufficientemente dimostrato lo sviamento di clientela, pur confermando l'esistenza e la validità del patto. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1223, 1226 e 2059 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la possibilità di liquidazione equitativa nonostante la prova della violazione contrattuale, dei contatti con la cliente e della successiva perdita di fatturato; ha inoltre sostenuto che fosse dovuto anche il danno all'immagine. Con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo l'omesso esame di un fatto decisivo e la nullità del patto di non concorrenza per genericità e indeterminatezza del divieto, dei soggetti e dell'ambito territoriale. La Corte ha rigettato il ricorso incidentale, ritenendo valido il patto di non concorrenza, interpretato come limitato al territorio nazionale e ai clienti già serviti dal collaboratore, e idoneo a vietare non solo la prestazione formativa in senso stretto ma anche contatti prodromici allo sviamento della clientela. Ha però accolto nei limiti indicati il primo motivo del ricorso principale, affermando che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso il ricorso alla liquidazione equitativa: tale strumento era stato utilizzato dal primo giudice non per supplire alla mancanza di prova del danno-evento, bensì per determinare in modo approssimativo ma attendibile la quota di compenso che remunerava un divieto di concorrenza poi violato, in presenza di una difficoltà oggettiva di precisa quantificazione. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo sulle spese, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame e nuova regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale solo nei limiti relativi alla liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ha dichiarato assorbito il secondo motivo sulle spese e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale del collaboratore. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda risarcitoria alla luce del corretto uso dell'art. 1226 c.c. e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente incidentale di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 del contratto di collaborazione

    clausola interpretata come patto di non concorrenza valido, esteso all'intero territorio nazionale e riferito ai clienti già serviti dal collaboratore, comprensivo anche di contatti prodromici allo sviamento della clientela

  • art. 1223 c.c.

    il danno risarcibile richiede conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; la Corte esclude che la quantificazione possa prescindere da un accertamento causale, ma riconosce che nel caso concreto il nesso era stato valutato in fatto e il problema riguardava la prova dell'entità del pregiudizio

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è legittima quando il danno esista ma non possa essere provato nel suo preciso ammontare, anche in senso relativo e quando la quantificazione sia oggettivamente difficile; non richiede impossibilità assoluta di prova

  • art. 2059 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda di danno non patrimoniale e di danno all'immagine; la sua riconoscibilità è subordinata alla prova di un effettivo pregiudizio

  • art. 2596 c.c.

    i limiti territoriali del patto di non concorrenza possono estendersi all'intero territorio nazionale quando l'attività del preponente ha rilievo nazionale

  • art. 1362 c.c. e ss.

    l'interpretazione della clausola contrattuale è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se logicamente argomentata e non assistita da specifica violazione dei canoni ermeneutici

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    non consente di riesaminare il merito dell'interpretazione contrattuale; inoltre è precluso in presenza di doppia conforme

  • art. 348, commi 4 e 5 c.p.c.

    richiamato per la preclusione al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia conforme

  • art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.

    richiamato con il medesimo senso di preclusione alla censura di omesso esame dei fatti in caso di doppia conforme

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese va riconsiderata dal giudice di rinvio in relazione all'esito finale del giudizio

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di compensazione/riparto delle spese

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il patto di non concorrenza inserito in un contratto di collaborazione è valido se, interpretato secondo i canoni ermeneutici, circoscrive in modo sufficiente l'oggetto del divieto e l'ambito territoriale; il limite territoriale può estendersi all'intero territorio nazionale quando l'attività del beneficiario del patto abbia rilievo nazionale.
  • L'interpretazione del contenuto negoziale appartiene al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo, non per ottenere una rivalutazione del significato della clausola.
  • In presenza di violazione di un patto di non concorrenza, il risarcimento del danno patrimoniale può essere liquidato equitativamente quando il danno esista ma la sua precisa quantificazione sia oggettivamente difficile; l'art. 1226 c.c. non richiede un'impossibilità assoluta di prova, ma anche una notevole difficoltà di determinazione.
  • La liquidazione equitativa non può essere confusa con un danno punitivo: deve servire a stimare l'entità del pregiudizio in base agli elementi disponibili, soprattutto quando il vantaggio contrattuale era oneroso e una parte del corrispettivo remunerava un divieto poi violato.
  • Il danno non patrimoniale o all'immagine non è in re ipsa, anche per gli enti collettivi, e richiede allegazione e prova di un concreto pregiudizio, eventualmente tramite presunzioni gravi, precise e concordanti non fondate sul solo fatto illecito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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