Cassazione Civile, Ordinanza n. 05072/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un’azienda speciale camerale per recuperare somme corrisposte a titolo di indennità di carica a un componente del consiglio di amministrazione per gli anni 2003 e 2004. Il destinatario del decreto proponeva opposizione eccependo, tra l’altro, la prescrizione del credito e la legittimità originaria dei compensi, sostenendo che nel periodo in questione lo statuto vigente non prevedesse ancora la gratuità della carica e che la delibera camerale che disponeva l’indennità non fosse in contrasto con lo statuto allora applicabile. Il tribunale, in appello, ha accolto il gravame principale dell’opponente, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando l’appello incidentale dell’azienda. In cassazione l’azienda ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c. per aver il giudice di appello deciso senza corretta valorizzazione delle prove e dei fatti non contestati; violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. e dell’art. 60, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 per aver ritenuto non provata la gratuità della carica negli anni 2003-2004 e per aver considerato legittimamente percepite le somme; violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. sulla prescrizione, contestando la prova della decorrenza del termine decennale e il rigetto dell’appello incidentale; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando la mancata valutazione della relazione ispettiva MEF. La Corte ha respinto il ricorso: ha ritenuto corretta l’applicazione dell’onere della prova, gravante sull’ente che chiedeva la ripetizione, circa l’esistenza nello statuto, già negli anni 2003-2004, di una previsione di gratuità idonea a rendere indebiti i compensi; ha ritenuto infondata la censura sulla prescrizione, dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza; ha ritenuto infondata anche la doglianza sull’omessa valutazione della relazione MEF, perché il giudice di merito l’aveva considerata ma l’aveva ritenuta non decisiva alla luce dell’assetto statutario applicabile nel periodo considerato. La Corte ha quindi confermato la decisione di appello, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva revocato il decreto ingiuntivo e rigettato l’appello incidentale dell’ente, ritenendo non dimostrato che negli anni 2003 e 2004 lo statuto imponesse la gratuità della carica di consigliere di amministrazione; ne è conseguita l’insussistenza dell’indebito per i compensi relativi a quel periodo. La censura sulla prescrizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, mentre quella sull’omesso esame della relazione ispettiva è stata ritenuta infondata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della decisione sulle prove: il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove offerte e i fatti non specificamente contestati, ma nel caso concreto la censura è stata respinta perché il giudice di merito ha correttamente applicato le regole sull’onere probatorio.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che il giudice di appello abbia valutato correttamente il materiale probatorio.
Applicato nel senso che spetta alla parte che agisce per la ripetizione dimostrare il fatto costitutivo della pretesa, cioè che i compensi fossero indebiti perché già vietati dallo statuto vigente nel periodo considerato.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla forza probatoria dell’atto pubblico, ma la censura è stata respinta perché non decisiva rispetto al tema dell’onere di provare la disciplina statutaria applicabile.
art. 60, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità degli emolumenti in enti pubblici; la Corte non ha accolto la censura, perché ha ritenuto decisivo l’accertamento sulla vigenza della clausola statutaria di gratuità nel periodo 2003-2004.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei primi tre motivi, tutti respinti o dichiarati inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma posta a base del quarto motivo per omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata disattesa perché il fatto e la relazione ispettiva erano stati comunque esaminati dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Richiamata come precedente per la statuizione sull’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi agisce in ripetizione di somme asseritamente indebitamente corrisposte deve provare il fatto costitutivo della propria pretesa, e quindi dimostrare che, nel periodo in cui le somme furono pagate, esisteva una regola statutaria o normativa che ne escludeva la debenza.
- Se una modifica statutaria o regolamentare introduce una disciplina più restrittiva a partire da una certa data, non può essere automaticamente applicata a periodi anteriori: occorre verificare la vigenza della regola nel tempo in cui le somme sono state maturate o corrisposte.
- La mera allegazione di una relazione ispettiva o di rilievi degli organi di controllo non basta, da sola, a fondare l’indebito se non è dimostrato che la disciplina applicabile al rapporto rendeva effettivamente non dovute le somme.
- La censura sulla prescrizione deve essere autosufficiente in cassazione: la parte ricorrente deve riportare gli elementi documentali e fattuali decisivi su cui fonda la doglianza, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La doglianza per omesso esame di un fatto decisivo non è fondata quando il giudice di merito abbia comunque considerato il documento richiamato, ma ne abbia escluso la decisività alla luce della corretta ricostruzione della disciplina applicabile.
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